(Allegato-art. 40)
                               Art. 40 
 
 
               Elezioni, incompatibilita' e decadenze 
 
    1. Le elezioni del rettore, dei direttori  di  dipartimento,  dei
presidenti delle scuole, dei presidenti  dei  consigli  di  corso  di
studio, dei direttori di scuola di specializzazione, sono  valide  se
ha votato la maggioranza degli aventi diritto. 
    2. Le elezioni delle rappresentanze negli  organi  collegiali,  a
eccezione di quelle studentesche, sono valide se ha votato almeno  un
terzo degli aventi diritto. 
    3. Le elezioni delle  rappresentanze  studentesche  negli  organi
collegiali sono valide se ha votato almeno il dieci per  cento  degli
aventi diritto. 
    4. Le elezioni del rettore, del direttore  di  dipartimento,  del
presidente della scuola, del presidente del  consiglio  di  corso  di
studio, del direttore della scuola di specializzazione, sono  indette
dal professore di I fascia decano del corpo elettorale.  Le  elezioni
delle rappresentanze sono indette  da  chi  presiede  l'organo  o  la
struttura cui tali elezioni si riferiscono. Tutte  le  elezioni  sono
indette almeno tre mesi prima della scadenza del mandato. 
    5. Le elezioni avvengono mediante votazione a scrutinio segreto. 
    6. In prima votazione risulta eletto il candidato che riporta  la
maggioranza assoluta dei voti degli  aventi  diritto;  nella  seconda
votazione risulta eletto il candidato che ha riportato la maggioranza
assoluta dei voti.  In  caso  di  mancata  elezione  e  qualora  piu'
candidati abbiano riportato voti si ricorre al ballottaggio fra i due
candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In  caso  di
parita' viene ripetuto il ballottaggio. 
    7. Per tutte le cariche elettive dell'Ateneo, salvo che  non  sia
diversamente disposto nel presente Statuto e a eccezione del rettore,
non e' ammessa l'eleggibilita' per piu' di due  mandati  consecutivi.
Chi, avendo ricoperto una carica, non e' immediatamente rieleggibile,
puo' essere rieletto alla medesima carica solo quando  sia  trascorso
un periodo non inferiore alla durata di un intero mandato. 
    8. La mancata  partecipazione  di  una  o  piu'  componenti  alle
elezioni previste nel presente Statuto o  la  mancata  individuazione
della  loro  rappresentanza  non  inficiano  la  valida  costituzione
dell'organo. 
    9. Le rappresentanze delle categorie nei vari organi e  strutture
previsti dallo statuto sono elette con voto limitato.  Ogni  elettore
puo' votare un solo candidato. 
    10. Nelle elezioni delle rappresentanze viene redatta la lista di
coloro che hanno ottenuto voti; alla lista  si  attinge  in  caso  di
cessazione   dell'incarico   degli   eletti.    Solo    in    seguito
all'esaurimento della lista si procede a elezioni suppletive entro un
mese. Il componente subentrante completa il  mandato  del  componente
cessato. 
    11. Ai componenti  del  Senato  accademico  e  del  Consiglio  di
amministrazione e' fatto divieto di: 
    ricoprire altre  cariche  accademiche,  fatta  eccezione  per  il
rettore,  limitatamente  al  Senato  accademico  e  al  Consiglio  di
amministrazione, e per i  direttori  di  dipartimento,  limitatamente
allo stesso Senato, qualora risultino eletti a farne parte; 
    essere presidente della scuola; 
    far parte del Nucleo di valutazione,  Collegio  di  disciplina  e
Comitato unico di garanzia; 
    ricoprire il ruolo di direttore delle scuole di specializzazione; 
    rivestire alcun incarico di natura politica  per  la  durata  del
mandato; 
    ricoprire la carica di rettore  o  far  parte  del  Consiglio  di
amministrazione, del Senato accademico, del Nucleo di  valutazione  o
del Collegio dei revisori dei conti  di  altre  universita'  italiane
statali, non statali o telematiche; 
    svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al  finanziamento
e alla valutazione delle  attivita'  universitarie  nel  Ministero  e
nell'ANVUR. 
    12. L'elettorato passivo per le cariche accademiche e'  riservato
ai docenti che assicurano un numero di anni di servizio  almeno  pari
alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo. 
    13. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e degli
studenti possono far parte di uno solo tra i seguenti organi:  Senato
accademico, Consiglio di amministrazione, Nucleo  di  valutazione  e,
per gli studenti, la Commissione didattica paritetica di Ateneo. 
    14. Gli eletti decadono dall'ufficio se  nel  corso  del  mandato
viene meno una delle condizioni di  eleggibilita',  a  eccezione  dei
rappresentanti degli studenti iscritti a corsi  di  laurea  triennale
nel caso di  prosecuzione  degli  studi  all'interno  dell'Ateneo  da
effettuarsi al massimo entro sei mesi dal conseguimento della laurea. 
    15.  I  componenti  del  Senato  accademico,  del  Consiglio   di
amministrazione e i componenti elettivi degli altri  organi,  che  si
assentino  senza  giustificazione  per  tre  volte   consecutive   o,
comunque, nell'arco di un anno accademico registrino piu' del 50%  di
assenze, decadono dalla carica, secondo modalita' e termini  previsti
dall'apposita disciplina dettata dal Regolamento generale di Ateneo.