Art. 40 Elezioni, incompatibilita' e decadenze 1. Le elezioni del rettore, dei direttori di dipartimento, dei presidenti delle scuole, dei presidenti dei consigli di corso di studio, dei direttori di scuola di specializzazione, sono valide se ha votato la maggioranza degli aventi diritto. 2. Le elezioni delle rappresentanze negli organi collegiali, a eccezione di quelle studentesche, sono valide se ha votato almeno un terzo degli aventi diritto. 3. Le elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi collegiali sono valide se ha votato almeno il dieci per cento degli aventi diritto. 4. Le elezioni del rettore, del direttore di dipartimento, del presidente della scuola, del presidente del consiglio di corso di studio, del direttore della scuola di specializzazione, sono indette dal professore di I fascia decano del corpo elettorale. Le elezioni delle rappresentanze sono indette da chi presiede l'organo o la struttura cui tali elezioni si riferiscono. Tutte le elezioni sono indette almeno tre mesi prima della scadenza del mandato. 5. Le elezioni avvengono mediante votazione a scrutinio segreto. 6. In prima votazione risulta eletto il candidato che riporta la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto; nella seconda votazione risulta eletto il candidato che ha riportato la maggioranza assoluta dei voti. In caso di mancata elezione e qualora piu' candidati abbiano riportato voti si ricorre al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parita' viene ripetuto il ballottaggio. 7. Per tutte le cariche elettive dell'Ateneo, salvo che non sia diversamente disposto nel presente Statuto e a eccezione del rettore, non e' ammessa l'eleggibilita' per piu' di due mandati consecutivi. Chi, avendo ricoperto una carica, non e' immediatamente rieleggibile, puo' essere rieletto alla medesima carica solo quando sia trascorso un periodo non inferiore alla durata di un intero mandato. 8. La mancata partecipazione di una o piu' componenti alle elezioni previste nel presente Statuto o la mancata individuazione della loro rappresentanza non inficiano la valida costituzione dell'organo. 9. Le rappresentanze delle categorie nei vari organi e strutture previsti dallo statuto sono elette con voto limitato. Ogni elettore puo' votare un solo candidato. 10. Nelle elezioni delle rappresentanze viene redatta la lista di coloro che hanno ottenuto voti; alla lista si attinge in caso di cessazione dell'incarico degli eletti. Solo in seguito all'esaurimento della lista si procede a elezioni suppletive entro un mese. Il componente subentrante completa il mandato del componente cessato. 11. Ai componenti del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione e' fatto divieto di: ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore, limitatamente al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione, e per i direttori di dipartimento, limitatamente allo stesso Senato, qualora risultino eletti a farne parte; essere presidente della scuola; far parte del Nucleo di valutazione, Collegio di disciplina e Comitato unico di garanzia; ricoprire il ruolo di direttore delle scuole di specializzazione; rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato; ricoprire la carica di rettore o far parte del Consiglio di amministrazione, del Senato accademico, del Nucleo di valutazione o del Collegio dei revisori dei conti di altre universita' italiane statali, non statali o telematiche; svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attivita' universitarie nel Ministero e nell'ANVUR. 12. L'elettorato passivo per le cariche accademiche e' riservato ai docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo. 13. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e degli studenti possono far parte di uno solo tra i seguenti organi: Senato accademico, Consiglio di amministrazione, Nucleo di valutazione e, per gli studenti, la Commissione didattica paritetica di Ateneo. 14. Gli eletti decadono dall'ufficio se nel corso del mandato viene meno una delle condizioni di eleggibilita', a eccezione dei rappresentanti degli studenti iscritti a corsi di laurea triennale nel caso di prosecuzione degli studi all'interno dell'Ateneo da effettuarsi al massimo entro sei mesi dal conseguimento della laurea. 15. I componenti del Senato accademico, del Consiglio di amministrazione e i componenti elettivi degli altri organi, che si assentino senza giustificazione per tre volte consecutive o, comunque, nell'arco di un anno accademico registrino piu' del 50% di assenze, decadono dalla carica, secondo modalita' e termini previsti dall'apposita disciplina dettata dal Regolamento generale di Ateneo.