Art. 41. Indennita' 1. Il rettore, il pro-rettore e i direttori di dipartimento fruiscono di un'indennita' di carica determinata dal Consiglio di amministrazione nei limiti degli stanziamenti di bilancio. 2. Sono altresi' configurabili indennita' relative al lavoro organizzativo svolto da altri docenti, a eccezione della partecipazione alle commissioni. La determinazione del relativo ammontare e' deliberata dal Consiglio di amministrazione, anche su proposta dei Consigli di dipartimento per quanto di loro competenza. 3. I componenti del Consiglio di amministrazione, a eccezione del rettore, godono di un'indennita' annua composta per il 40% da una quota fissa e per il 60% da una quota variabile in funzione della partecipazione alle sedute dell'organo svolte nell'anno. Lo stanziamento complessivo per tali indennita' annuali non puo' eccedere il 2‰ del Fondo di finanziamento ordinario di Ateneo relativo all'anno precedente.