(Allegato-art. 41)
                              Art. 41. 
 
 
                             Indennita' 
 
    1. Il rettore, il  pro-rettore  e  i  direttori  di  dipartimento
fruiscono di un'indennita' di carica  determinata  dal  Consiglio  di
amministrazione nei limiti degli stanziamenti di bilancio. 
    2. Sono altresi'  configurabili  indennita'  relative  al  lavoro
organizzativo  svolto   da   altri   docenti,   a   eccezione   della
partecipazione  alle  commissioni.  La  determinazione  del  relativo
ammontare e' deliberata dal Consiglio di  amministrazione,  anche  su
proposta dei Consigli di dipartimento per quanto di loro competenza. 
    3. I componenti del Consiglio di amministrazione, a eccezione del
rettore, godono di un'indennita' annua composta per  il  40%  da  una
quota fissa e per il 60% da una quota  variabile  in  funzione  della
partecipazione alle sedute dell'organo svolte nell'anno. 
    Lo stanziamento complessivo per tali indennita' annuali non  puo'
eccedere il  2‰  del  Fondo  di  finanziamento  ordinario  di  Ateneo
relativo all'anno precedente.