(Allegato-art. 42)
                              Art. 42. 
 
 
                            Codice etico 
 
    1. Il Codice etico, deliberato dal Senato accademico con il  voto
favorevole della maggioranza dei componenti, previo parere favorevole
del Consiglio di amministrazione, si applica  a  tutta  la  comunita'
accademica, formata dal personale docente  e  tecnico-amministrativo,
ivi compresi i collaboratori  ed  esperti  linguistici  (CEL),  dagli
studenti e da ogni  altro  appartenente  a  qualunque  titolo,  anche
temporaneamente, alla comunita' universitaria. 
    2. Sulle violazioni del codice etico, qualora non ricadano  sotto
la competenza del Collegio di disciplina,  decide,  su  proposta  del
rettore, il Senato accademico. 
    3.  Le  sanzioni  in  base   ai   principi   di   gradualita'   e
proporzionalita' sono: 
    biasimo riservato; 
    biasimo pubblico riportato sul sito web di Ateneo. 
    4. Nei casi in cui una condotta  integri  non  solo  un  illecito
deontologico, per violazione del codice etico, ma anche  un  illecito
disciplinare  prevale  la  competenza  degli   organi   deputati   ai
procedimenti disciplinari. 
    5. Il Codice etico e' distribuito  a  tutti  i  componenti  della
comunita' accademica.