Art. 42. Codice etico 1. Il Codice etico, deliberato dal Senato accademico con il voto favorevole della maggioranza dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, si applica a tutta la comunita' accademica, formata dal personale docente e tecnico-amministrativo, ivi compresi i collaboratori ed esperti linguistici (CEL), dagli studenti e da ogni altro appartenente a qualunque titolo, anche temporaneamente, alla comunita' universitaria. 2. Sulle violazioni del codice etico, qualora non ricadano sotto la competenza del Collegio di disciplina, decide, su proposta del rettore, il Senato accademico. 3. Le sanzioni in base ai principi di gradualita' e proporzionalita' sono: biasimo riservato; biasimo pubblico riportato sul sito web di Ateneo. 4. Nei casi in cui una condotta integri non solo un illecito deontologico, per violazione del codice etico, ma anche un illecito disciplinare prevale la competenza degli organi deputati ai procedimenti disciplinari. 5. Il Codice etico e' distribuito a tutti i componenti della comunita' accademica.