Art. 44. Lo Statuto e le sue modificazioni 1. Il presente Statuto costituisce espressione fondamentale dell'autonomia dell'Universita', secondo i principi dell'art. 33 della Costituzione, cosi' come specificati dalle disposizioni legislative vigenti in tema di ordinamento universitario. 2. Il Consiglio di amministrazione, i consigli di dipartimento o le giunte delle scuole ove istituite possono sottoporre al Senato accademico proposte di modifica dello Statuto. Le modifiche di Statuto sono deliberate a maggioranza assoluta dei componenti del Senato accademico, sentiti i consigli dei dipartimenti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione. Lo Statuto e' emanato dal rettore dell'Universita' con proprio decreto, secondo le procedure previste dalla legge.