(Allegato-art. 44)
                              Art. 44. 
 
 
                  Lo Statuto e le sue modificazioni 
 
    1.  Il  presente  Statuto  costituisce  espressione  fondamentale
dell'autonomia dell'Universita',  secondo  i  principi  dell'art.  33
della  Costituzione,  cosi'  come  specificati   dalle   disposizioni
legislative vigenti in tema di ordinamento universitario. 
    2. Il Consiglio di amministrazione, i consigli di dipartimento  o
le giunte delle scuole ove istituite  possono  sottoporre  al  Senato
accademico proposte  di  modifica  dello  Statuto.  Le  modifiche  di
Statuto sono deliberate a maggioranza  assoluta  dei  componenti  del
Senato accademico, sentiti i consigli dei dipartimenti, previo parere
favorevole del Consiglio di amministrazione. Lo  Statuto  e'  emanato
dal  rettore  dell'Universita'  con  proprio  decreto,   secondo   le
procedure previste dalla legge.