(Allegato-art. 45)
                              Art. 45. 
 
 
                             Regolamenti 
 
    1. I regolamenti dell'Universita' sono: 
    a) il Regolamento generale di Ateneo; 
    b) il Regolamento didattico di Ateneo; 
    c) il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la  finanza  e
la contabilita'. 
    2. L'Universita', per  il  suo  funzionamento,  puo'  dotarsi  di
ulteriori regolamenti, tra cui in particolare: 
    a) i regolamenti elettorali; 
    b) i regolamenti delle Strutture didattiche e scientifiche; 
    c) gli altri regolamenti consentiti  da  specifiche  disposizioni
legislative e dal presente Statuto. 
    3. Il Regolamento generale di  Ateneo  e'  approvato  dal  Senato
accademico a maggioranza  assoluta  dei  componenti,  su  parere  del
Consiglio di amministrazione. 
    4. Il Regolamento didattico di Ateneo  e'  approvato  dal  Senato
accademico a maggioranza assoluta dei componenti. 
    5.  Il  Regolamento  per  l'amministrazione,  la  finanza  e   la
contabilita' e'  approvato  dal  Senato  accademico  e  adottato  dal
Consiglio  di  amministrazione  a  maggioranza  assoluta   dei   loro
componenti. 
    6. I regolamenti elettorali sono approvati dal Senato accademico. 
    7. I regolamenti dei dipartimenti e delle scuole, deliberati  dai
consigli di dipartimento o dalle giunte delle  scuole  a  maggioranza
assoluta dei componenti, sono approvati dal Senato accademico, previo
parere favorevole del Consiglio di amministrazione. 
    8.  Ogni  altro  regolamento  e'  adottato  con  il  procedimento
previsto dal Regolamento generale di Ateneo. 
    9. Tutti i regolamenti entrano in vigore il  quindicesimo  giorno
successivo alla data di pubblicazione del relativo decreto rettorale,
tranne che non sia diversamente disposto dal regolamento medesimo. 
    10. Entro dodici mesi dalla pubblicazione del nuovo Statuto nella
Gazzetta Ufficiale  tutti  i  regolamenti  di  Ateneo  devono  essere
modificati sulla base delle nuove normative.  In  caso  contrario  si
intendono decaduti.