Art. 45. Regolamenti 1. I regolamenti dell'Universita' sono: a) il Regolamento generale di Ateneo; b) il Regolamento didattico di Ateneo; c) il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. 2. L'Universita', per il suo funzionamento, puo' dotarsi di ulteriori regolamenti, tra cui in particolare: a) i regolamenti elettorali; b) i regolamenti delle Strutture didattiche e scientifiche; c) gli altri regolamenti consentiti da specifiche disposizioni legislative e dal presente Statuto. 3. Il Regolamento generale di Ateneo e' approvato dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti, su parere del Consiglio di amministrazione. 4. Il Regolamento didattico di Ateneo e' approvato dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti. 5. Il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' e' approvato dal Senato accademico e adottato dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei loro componenti. 6. I regolamenti elettorali sono approvati dal Senato accademico. 7. I regolamenti dei dipartimenti e delle scuole, deliberati dai consigli di dipartimento o dalle giunte delle scuole a maggioranza assoluta dei componenti, sono approvati dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione. 8. Ogni altro regolamento e' adottato con il procedimento previsto dal Regolamento generale di Ateneo. 9. Tutti i regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del relativo decreto rettorale, tranne che non sia diversamente disposto dal regolamento medesimo. 10. Entro dodici mesi dalla pubblicazione del nuovo Statuto nella Gazzetta Ufficiale tutti i regolamenti di Ateneo devono essere modificati sulla base delle nuove normative. In caso contrario si intendono decaduti.