Art. 46. Norme transitorie 1. In prima applicazione il Senato accademico, nella composizione esistente alla data di pubblicazione dello Statuto, al fine di avviare le procedure per la costituzione del nuovo Senato accademico, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto, delibera le modalita' di svolgimento della procedura elettorale, che verra' indetta con decreto emanato dal rettore. 2. Limitatamente alla componente studentesca, la delibera di cui al comma 1 dovra' prevedere che si proceda anche alla votazione dei rappresentanti in Consiglio di amministrazione, nel Nucleo di valutazione, nel comitato per le attivita' sportive di Ateneo, nella Commissione paritetica di Ateneo per la didattica. 3. Il Senato accademico, nella composizione di cui al presente Statuto, deve insediarsi entro trenta giorni dall'espletamento della procedura elettorale. Al fine di avviare la procedura per la designazione dei componenti del nuovo Consiglio di amministrazione, il Senato accademico, nella sua prima seduta, deve deliberare i contenuti dell'avviso pubblico per le candidature interne ed esterne e le modalita' per l'istituzione della Commissione di selezione di cui all'art. 13, comma 7. 4. Il Consiglio di amministrazione deve insediarsi entro trenta giorni dal decreto rettorale di nomina. 5. Con decreto rettorale si procede alla disattivazione delle facolta' e dei dipartimenti e alla corrispondente attivazione dei nuovi dipartimenti, con efficacia a partire dal 1° gennaio 2012. 6. Ciascuno dei dipartimenti di nuova istituzione succede in tutti i procedimenti amministrativi in corso, nei rapporti giuridici attivi e passivi, nell'utilizzo degli immobili e nella titolarita' dei beni mobili di proprieta' delle facolta' e dei dipartimenti in esso confluiti. 7. I componenti del Nucleo di valutazione e del Collegio dei revisori dei conti decadono al momento della costituzione di quelli previsti del vigente Statuto. 8. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato o delle cariche di rettore, componente del Senato accademico e componente del Consiglio di amministrazione sono considerati anche i periodi gia' espletati nell'Ateneo alla data di entrata in vigore del presente Statuto.