(Allegato-art. 46)
                              Art. 46. 
 
 
                          Norme transitorie 
 
    1. In prima applicazione il Senato accademico, nella composizione
esistente alla data  di  pubblicazione  dello  Statuto,  al  fine  di
avviare le procedure per la costituzione del nuovo Senato accademico,
entro trenta giorni dall'entrata  in  vigore  del  presente  Statuto,
delibera le modalita' di svolgimento della procedura elettorale,  che
verra' indetta con decreto emanato dal rettore. 
    2. Limitatamente alla componente studentesca, la delibera di  cui
al comma 1 dovra' prevedere che si proceda anche alla  votazione  dei
rappresentanti  in  Consiglio  di  amministrazione,  nel  Nucleo   di
valutazione, nel comitato per le attivita' sportive di Ateneo,  nella
Commissione paritetica di Ateneo per la didattica. 
    3. Il Senato accademico, nella composizione di  cui  al  presente
Statuto, deve insediarsi entro trenta giorni dall'espletamento  della
procedura  elettorale.  Al  fine  di  avviare  la  procedura  per  la
designazione dei componenti del nuovo Consiglio  di  amministrazione,
il Senato accademico, nella  sua  prima  seduta,  deve  deliberare  i
contenuti dell'avviso pubblico per le candidature interne ed  esterne
e le modalita' per l'istituzione della Commissione  di  selezione  di
cui all'art. 13, comma 7. 
    4. Il Consiglio di amministrazione deve insediarsi  entro  trenta
giorni dal decreto rettorale di nomina. 
    5. Con decreto rettorale si  procede  alla  disattivazione  delle
facolta' e dei dipartimenti e  alla  corrispondente  attivazione  dei
nuovi dipartimenti, con efficacia a partire dal 1° gennaio 2012. 
    6. Ciascuno dei dipartimenti  di  nuova  istituzione  succede  in
tutti i procedimenti amministrativi in corso, nei rapporti  giuridici
attivi e passivi, nell'utilizzo degli immobili  e  nella  titolarita'
dei beni mobili di proprieta' delle facolta' e  dei  dipartimenti  in
esso confluiti. 
    7. I componenti del Nucleo di  valutazione  e  del  Collegio  dei
revisori dei conti decadono al momento della costituzione  di  quelli
previsti del vigente Statuto. 
    8. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni  sui  limiti  del
mandato o delle cariche di rettore, componente del Senato  accademico
e componente del Consiglio di amministrazione sono considerati  anche
i periodi gia' espletati nell'Ateneo alla data di entrata  in  vigore
del presente Statuto.