(Allegato I)
                                                ALLEGATO I            
                                     (Articolo 1, comma 1, lettera e) 
 
 
                            "ALLEGATO II 
                            (articolo 6) 
 
 
          Obblighi riguardanti le apparecchiature di bordo 
 
I.PESCHERECCI 
 
I pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a  15  metri  devono
essere dotati di un sistema di identificazione  automatica  (AIS)  di
cui all'articolo 6 bis secondo il seguente calendario: 
   - pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 24 metri
e inferiore a 45 metri: entro il 31 maggio 2012; 
   - pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 18 metri
e inferiore a 24 metri: entro il 31 maggio 2013; 
   - pescherecci di lunghezza fuori tutto  superiore  a  15  metri  e
inferiore a 18 metri: entro il 31 maggio 2014. 
I pescherecci di nuova costruzione di lunghezza fuori tutto superiore
a 15 metri  sono  soggetti  all'obbligo  di  installare  a  bordo  le
apparecchiature di cui all'articolo 6 bis. 
 
II. NAVI CHE OPERANO SU ROTTE INTERNAZIONALI 
 
1. Sistemi di identificazione automatica (AIS) 
Le navi da passeggeri, indipendentemente  dalle  loro  dimensioni,  e
tutte le navi diverse da quelle passeggeri con una stazza lorda  pari
o superiore a 300 tonnellate, che operano su rotte  internazionali  e
che effettuano scalo in un porto di uno Stato  membro  devono  essere
dotate  di  un  sistema  di  identificazione  automatica   (AIS)   in
conformita' alle norme tecniche  e  di  funzionamento  stabilite  nel
capitolo V della convenzione SOLAS. 
 
2. Registratore dei dati del viaggio (VDR) 
Le navi da passeggeri, indipendentemente  dalle  loro  dimensioni,  e
tutte le navi diverse da quelle passeggeri con una stazza lorda  pari
o superiore a 3 000 tonnellate, che operano su rotte internazionali e
che effettuano scalo in un porto di uno Stato  membro  devono  essere
dotate di un registratore dei dati di viaggio  (VDR)  in  conformita'
alle norme tecniche e di funzionamento stabilite nel capitolo V della
convenzione SOLAS. Per le navi da carico  costruite  prima  del  1  o
luglio 2002, il VDR puo' essere un registratore dei dati  di  viaggio
semplificato (S-VDR) conforme alle norme tecniche e di  funzionamento
elaborate in conformita' al capitolo V della convenzione SOLAS. 
 
III. NAVI CHE NON OPERANO SU ROTTE INTERNAZIONALI 
 
1. Sistemi di identificazione automatica (AIS) 
Le navi da passeggeri, indipendentemente  dalle  loro  dimensioni,  e
tutte le altre navi con una stazza  lorda  pari  o  superiore  a  300
tonnellate, che non operano su  rotte  internazionali  devono  essere
dotate di un sistema di  identificazione  automatica  (AIS)  conforme
alle norme tecniche e di funzionamento stabilite nel capitolo V della
convenzione SOLAS. 
 
2. Registratori dei dati di viaggio (sistemi VDR) 
   a) Le navi da passeggeri, indipendentemente dalle loro dimensioni,
e tutte le navi diverse da quelle passeggeri  con  una  stazza  lorda
pari o superiore a 3 000 tonnellate, costruite il 1 o luglio  2002  o
dopo tale data e non operanti su rotte internazionali  devono  essere
dotate di un registratore dei dati di  viaggio  (VDR)  conforme  alle
norme  tecniche  e  di  funzionamento  elaborate  in  conformita'  al
capitolo V della convenzione SOLAS. 
   b) Le navi da carico di stazza lorda pari  o  superiore  a  3  000
tonnellate, costruite prima del 1° luglio  2002  e  non  operanti  su
rotte internazionali devono essere dotate di un registratore dei dati
di  viaggio  (VDR)  o  di  un  registratore  dei  dati   di   viaggio
semplificato (S-VDR) conforme alle norme tecniche e di  funzionamento
elaborate in conformita' al capitolo V della convenzione SOLAS. 
 
IV. ESENZIONI 
 
1. Esenzioni dall'obbligo di installazione a bordo di un AIS 
Sono esentate dall'obbligo di installare a bordo  le  apparecchiature
di cui  all'articolo  6,  le  navi  da  passeggeri  di  stazza  lorda
inferiore a 150 T., abilitate alla navigazione: 
   a) nazionale litoranea limitata  alle  acque  tranquille  (periodo
estivo, ore diurne, visibilita' buona, un miglio dalla costa entro  i
limiti del Circondario marittimo); 
   b) nazionale locale, limitata ad una distanza di  i  miglio  dalla
linea di costa, esclusivamente in ore diurne 
 
2. Esenzioni dall'obbligo di installazione a bordo di un sistema  VDR
o S-VDR 
A  norma  dell'art.  10,  comma  2  sono  esentate  dall'obbligo   di
installare il registratore dei dati  di  viaggio  (VDR)  le  navi  da
passeggeri adibite esclusivamente a viaggi  nazionali  in  tratti  di
mare delle classi B, C e D, come definite all'articolo  3,  comma  1,
del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45.".