ALLEGATO I (Articolo 1, comma 1, lettera e) "ALLEGATO II (articolo 6) Obblighi riguardanti le apparecchiature di bordo I.PESCHERECCI I pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri devono essere dotati di un sistema di identificazione automatica (AIS) di cui all'articolo 6 bis secondo il seguente calendario: - pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 24 metri e inferiore a 45 metri: entro il 31 maggio 2012; - pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 18 metri e inferiore a 24 metri: entro il 31 maggio 2013; - pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri e inferiore a 18 metri: entro il 31 maggio 2014. I pescherecci di nuova costruzione di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri sono soggetti all'obbligo di installare a bordo le apparecchiature di cui all'articolo 6 bis. II. NAVI CHE OPERANO SU ROTTE INTERNAZIONALI 1. Sistemi di identificazione automatica (AIS) Le navi da passeggeri, indipendentemente dalle loro dimensioni, e tutte le navi diverse da quelle passeggeri con una stazza lorda pari o superiore a 300 tonnellate, che operano su rotte internazionali e che effettuano scalo in un porto di uno Stato membro devono essere dotate di un sistema di identificazione automatica (AIS) in conformita' alle norme tecniche e di funzionamento stabilite nel capitolo V della convenzione SOLAS. 2. Registratore dei dati del viaggio (VDR) Le navi da passeggeri, indipendentemente dalle loro dimensioni, e tutte le navi diverse da quelle passeggeri con una stazza lorda pari o superiore a 3 000 tonnellate, che operano su rotte internazionali e che effettuano scalo in un porto di uno Stato membro devono essere dotate di un registratore dei dati di viaggio (VDR) in conformita' alle norme tecniche e di funzionamento stabilite nel capitolo V della convenzione SOLAS. Per le navi da carico costruite prima del 1 o luglio 2002, il VDR puo' essere un registratore dei dati di viaggio semplificato (S-VDR) conforme alle norme tecniche e di funzionamento elaborate in conformita' al capitolo V della convenzione SOLAS. III. NAVI CHE NON OPERANO SU ROTTE INTERNAZIONALI 1. Sistemi di identificazione automatica (AIS) Le navi da passeggeri, indipendentemente dalle loro dimensioni, e tutte le altre navi con una stazza lorda pari o superiore a 300 tonnellate, che non operano su rotte internazionali devono essere dotate di un sistema di identificazione automatica (AIS) conforme alle norme tecniche e di funzionamento stabilite nel capitolo V della convenzione SOLAS. 2. Registratori dei dati di viaggio (sistemi VDR) a) Le navi da passeggeri, indipendentemente dalle loro dimensioni, e tutte le navi diverse da quelle passeggeri con una stazza lorda pari o superiore a 3 000 tonnellate, costruite il 1 o luglio 2002 o dopo tale data e non operanti su rotte internazionali devono essere dotate di un registratore dei dati di viaggio (VDR) conforme alle norme tecniche e di funzionamento elaborate in conformita' al capitolo V della convenzione SOLAS. b) Le navi da carico di stazza lorda pari o superiore a 3 000 tonnellate, costruite prima del 1° luglio 2002 e non operanti su rotte internazionali devono essere dotate di un registratore dei dati di viaggio (VDR) o di un registratore dei dati di viaggio semplificato (S-VDR) conforme alle norme tecniche e di funzionamento elaborate in conformita' al capitolo V della convenzione SOLAS. IV. ESENZIONI 1. Esenzioni dall'obbligo di installazione a bordo di un AIS Sono esentate dall'obbligo di installare a bordo le apparecchiature di cui all'articolo 6, le navi da passeggeri di stazza lorda inferiore a 150 T., abilitate alla navigazione: a) nazionale litoranea limitata alle acque tranquille (periodo estivo, ore diurne, visibilita' buona, un miglio dalla costa entro i limiti del Circondario marittimo); b) nazionale locale, limitata ad una distanza di i miglio dalla linea di costa, esclusivamente in ore diurne 2. Esenzioni dall'obbligo di installazione a bordo di un sistema VDR o S-VDR A norma dell'art. 10, comma 2 sono esentate dall'obbligo di installare il registratore dei dati di viaggio (VDR) le navi da passeggeri adibite esclusivamente a viaggi nazionali in tratti di mare delle classi B, C e D, come definite all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45.".