ALLEGATO II (Articolo 1, comma 1, lettera f) "ALLEGATO IV (articolo 19, comma 1) Misure che gli Stati membri possono adottare in presenza di una minaccia per la sicurezza della navigazione e per l'ambiente Qualora, in seguito a un incidente o in presenza delle circostanze descritte all'articolo 17, riguardanti una nave, l'Autorita' Marittima ritiene, nell'ambito del diritto internazionale, che sia necessario allontanare, attenuare o eliminare un pericolo grave e imminente che minaccia il suo litorale o interessi connessi, la sicurezza di altre navi, del loro equipaggio e dei loro passeggeri o delle persone che si trovano a terra oppure che sia necessario proteggere l'ambiente marino, tale autorita' puo', in particolare: a) limitare i movimenti della nave o dirigerla su una data rotta. Questa prescrizione lascia impregiudicata la responsabilita' del comandante per la conduzione in sicurezza della nave; b) ordinare al comandante della nave di far cessare il rischio per l'ambiente o per la sicurezza della navigazione; c) inviare a bordo della nave una squadra di esperti per valutare il grado di rischio, assistere il comandante nel rimediare alla situazione e tenere informata l'Autorita' Marittima competente; d) ordinare al comandante di recarsi in un luogo di rifugio in caso di pericolo imminente od ordinare che la nave sia pilotata o rimorchiata. Se una nave e' rimorchiata nell'ambito di un accordo di rimorchio o di salvataggio, le misure di cui alle lettere a) e d) adottate dall'Autorita' Marittima possono essere applicate anche alle societa' di assistenza, salvataggio e rimorchio coinvolte.".