(Allegato II)
                                               ALLEGATO II            
                                     (Articolo 1, comma 1, lettera f) 
 
 
                            "ALLEGATO IV 
                       (articolo 19, comma 1) 
 
 
Misure che gli Stati membri  possono  adottare  in  presenza  di  una
    minaccia per la sicurezza della navigazione e per l'ambiente 
 
Qualora, in seguito a un incidente o in  presenza  delle  circostanze
descritte  all'articolo  17,  riguardanti   una   nave,   l'Autorita'
Marittima ritiene, nell'ambito del diritto  internazionale,  che  sia
necessario allontanare, attenuare o eliminare  un  pericolo  grave  e
imminente che minaccia il  suo  litorale  o  interessi  connessi,  la
sicurezza di altre navi, del loro equipaggio e dei loro passeggeri  o
delle persone che si  trovano  a  terra  oppure  che  sia  necessario
proteggere l'ambiente marino, tale autorita' puo', in particolare: 
   a) limitare i movimenti della nave o dirigerla su una data  rotta.
Questa prescrizione  lascia  impregiudicata  la  responsabilita'  del
comandante per la conduzione in sicurezza della nave; 
   b) ordinare al comandante della nave di far cessare il rischio per
l'ambiente o per la sicurezza della navigazione; 
   c) inviare a bordo della nave una squadra di esperti per  valutare
il grado di rischio,  assistere  il  comandante  nel  rimediare  alla
situazione e tenere informata l'Autorita' Marittima competente; 
   d) ordinare al comandante di recarsi in un  luogo  di  rifugio  in
caso di pericolo imminente od ordinare che la  nave  sia  pilotata  o
rimorchiata. 
Se una nave e' rimorchiata nell'ambito di un accordo di  rimorchio  o
di salvataggio, le misure di  cui  alle  lettere  a)  e  d)  adottate
dall'Autorita' Marittima possono essere applicate anche alle societa'
di assistenza, salvataggio e rimorchio coinvolte.".