Art. 11 
 
  In  considerazione  della  durata  residua  dei  buoni  del  Tesoro
poliennali di cui al presente decreto, i medesimi vengono  assimilati
ai titoli  con  vita  residua  di  cinque  anni;  pertanto  l'importo
spettante  di  diritto  a  ciascuno  «specialista»  nel  collocamento
supplementare sara' determinato nella maniera seguente: 
    per un importo pari  al  10  per  cento  dell'ammontare  nominale
massimo offerto nell'asta «ordinaria», l'ammontare  attribuito  sara'
uguale al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo  specialista  e'
risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste  «ordinarie»  dei  BTP
quinquennali ed il totale complessivamente assegnato, nelle  medesime
aste,  agli  operatori  ammessi   a   partecipare   al   collocamento
supplementare; nelle predette aste  verra'  compresa  quella  di  cui
all'art. 1 del presente decreto e verranno escluse quelle relative ad
eventuali operazioni di concambio; 
    per un importo ulteriore  pari  al  5  per  cento  dell'ammontare
nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria», sara'  attribuito  in
base alla  valutazione,  effettuata  dal  Tesoro,  della  performance
relativa agli specialisti medesimi,  rilevata  trimestralmente  sulle
sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi degli articoli
23 (commi 10, 11, 13 e 14) e 28 (comma 2) del decreto ministeriale n.
216 del 22 dicembre 2009, citato  nelle  premesse;  tale  valutazione
viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi. 
  Le richieste  saranno  soddisfatte  assegnando  prioritariamente  a
ciascuno «specialista» il minore tra  l'importo  richiesto  e  quello
spettante di diritto. Qualora uno  o  piu'  «specialisti»  presentino
richieste inferiori a quelle loro spettanti di  diritto,  ovvero  non
effettuino alcuna  richiesta,  la  differenza  sara'  assegnata  agli
operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di
diritto. 
  Delle operazioni  relative  al  collocamento  supplementare  verra'
redatto apposito verbale.