Art. 3 
 
  Ferme restando le  disposizioni  vigenti  relative  alle  esenzioni
fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al  pagamento  degli
interessi e al rimborso del capitale che verra' effettuato  in  unica
soluzione il 1° agosto 2017, ai buoni emessi con il presente  decreto
si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile  1996,
n. 239 e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. 
  Il calcolo degli interessi semestrali e' effettuato  applicando  il
tasso cedolare espresso in termini percentuali all'importo minimo del
prestito pari a 1.000 euro. 
  Il risultato ottenuto e' moltiplicato per il numero di volte in cui
detto importo minimo e'  compreso  nel  valore  nominale  oggetto  di
pagamento. 
  Ai sensi  dell'art.  11,  secondo  comma,  del  richiamato  decreto
legislativo  n.  239  del  1996,  nel  caso   di   riapertura   delle
sottoscrizioni dell'emissione dei buoni di cui al  presente  decreto,
ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art.  2
del  medesimo  provvedimento  legislativo  alla  differenza  fra   il
capitale  nominale  sottoscritto  da  rimborsare  ed  il  prezzo   di
aggiudicazione,  il  prezzo   di   riferimento   rimane   quello   di
aggiudicazione della prima tranche del prestito. 
  I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione  ufficiale,  sono
compresi tra le attivita' ammesse  a  garanzia  delle  operazioni  di
rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di  essi,  come
previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  6  dell'8  gennaio  2008,   possono   essere
effettuate operazioni di «coupon stripping»; l'ammontare  complessivo
massimo che puo' essere oggetto di tali operazioni non puo'  superare
il 75% del capitale nominale circolante dei buoni stessi.