IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visti gli articoli 107, para. 2, lett. b) e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59"; Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile"; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attivita' di protezione civile"; Visto il comma 11 dell'art. 16 bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11, ai sensi del quale "i destinatari degli aiuti di cui all'articolo 87 del Trattato che istituisce la Comunita' europea possono avvalersi di tali misure agevolative solo se dichiarano di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, e specificati nel decreto di cui al presente comma"; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007 concernente "Disciplina delle modalita' con cui e' effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea, di cui all'articolo 1, comma 1223, della L. 27 dicembre 2006, n. 296"; Visto il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione europea del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria); Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 con la quale e' stato dichiarato fino al 21 luglio 2012 lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il giorno 20 maggio 2012; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012 con la quale e' stato dichiarato fino al 29 luglio 2012 lo stato d'emergenza in ordine ai ripetuti eventi sismici di forte intensita' verificatisi nel mese di maggio 2012, e in particolare al terremoto del 29 maggio 2012, che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova e Rovigo; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, recante "Sospensione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo", con il quale, tra l'altro, e' stato stabilito che: - nei confronti delle persone fisiche, anche in qualita' di sostituti d'imposta, che, alla data del 20 maggio 2012, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, riportati nell'elenco allegato alle stesso decreto, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari; - per le citta' di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo la sospensione e' subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilita' della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, verificata dall'Autorita' comunale; - con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere individuati, sulla base delle comunicazioni del Dipartimento della Protezione Civile, altri comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, relativamente ai quali trova applicazione la sospensione dei termini disposta con lo stesso decreto; Visto il decreto-legge del 6 giugno 2012, n. 74 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova e Rovigo", convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122; Visto in particolare l'articolo 1, comma 1, del suddetto decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, il quale prevede tra l'altro che le disposizioni dello stesso decreto-legge sono volte a disciplinare gli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali e' stato adottato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, nonche' di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212; Visto il comma 3 del suddetto articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, il quale ha prorogato fino al 31 maggio 2013 lo stato di emergenza dichiarato con le suddette delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012; Visti i commi 2 e 5 del suddetto articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, i quali stabiliscono che, agli interventi previsti dallo stesso decreto-legge provvedono i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, che operano in qualita' di Commissari delegati, e coordinano le attivita' per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 nelle regioni di rispettiva competenza per l'intera durata dello stato di emergenza, operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e con le deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con delibera del Consiglio dei Ministri adottata nelle forme di cui all'articolo 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992; Visto il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, il quale prevede che, ai presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono intestate apposite contabilita' speciali aperte presso la tesoreria statale su cui sono assegnate, con il decreto di cui al comma 2, le risorse provenienti dal fondo di cui al comma 1 destinate al finanziamento degli interventi previsti dal presente decreto; sulle contabilita' speciali confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali effettuate alle stesse regioni ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici; i presidenti delle regioni rendicontano ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visti i commi 1 e 2 del suddetto articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, i quali prevedono rispettivamente che: - nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le finalita' previste dallo stesso decreto-legge; - su proposta dei Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' stabilita la ripartizione del Fondo di cui al comma 1 fra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto per le finalita' previste dallo stesso decreto-legge, sulla base di criteri oggettivi aventi a riferimento l'effettivita' e la quantita' dei danni subiti e asseverati delle singole Regioni, nonche' sono determinati criteri generali idonei ad assicurare, a fini di equita', la parita' di trattamento dei soggetti danneggiati, nel rispetto delle risorse allo scopo finalizzate; Visto l'articolo 11 del suddetto decreto-legge del 6 giugno 2012, n. 74, il quale prevede tra l'altro che "E' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro, da trasferire, su ciascuna contabilita' speciale, in apposita sezione, in favore della Regione Emilia-Romagna, della regione Lombardia e della regione Veneto, per la concessione di agevolazioni, nella forma del contributo in conto interessi, alle imprese aventi sede o unita' locali ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, che hanno subito danni per effetto degli eventi sismici verificatisi nei giorni 20 e 29 maggio 2012. Sono comprese tra i beneficiari anche le imprese agricole la cui sede principale non e' ubicata nei territori di cui all'art. 1, comma 1, ma i cui fondi siano situati in tali territori. I criteri, anche per la ripartizione, e le modalita' per la concessione dei contributi in conto interessi sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, su proposta delle Regioni interessate"; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012 recante "Attuazione dell'art. 2, comma 2, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e 29 Maggio 2012»"; Vista la proposta delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, formulata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, contenuta nel Verbale della riunione svoltasi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 9 agosto 2012, che fa parte integrante del presente decreto; Considerato che gli aiuti in questione saranno erogati solo dopo che la Commissione, con propria comunicazione, avra' riconosciuto che il regime di aiuti in discorso, in quanto diretto ad ovviare a danni recati da calamita' naturali, puo' legittimamente beneficiare della deroga di cui all'art.107, paragrafo 2, lettera b) del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea; Considerata la necessita' e l'urgenza di stabilire i criteri per la ripartizione tra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto della somma di euro 100 milioni di cui all'articolo 11 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, nonche' i criteri generali e le modalita' per la concessione dei contributi in conto interessi alle imprese aventi sede o unita' locali o fondi ubicati nei territori della Regione Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, fatti salvi gli adempimenti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato; Decreta: Art. 1 Criteri di riparto delle risorse di cui all'art. 11 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 1. Le risorse di cui all'art. 11 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 e successive modificazioni, sulla base dei livelli di danneggiamenti e delle modalita' di riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012 di cui alle premesse sono cosi' ripartite: a) 92,5% in favore della Regione Emilia-Romagna; b) 7,1% in favore della Regione Lombardia; c) 0,4% in favore della Regione Veneto.