IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
 
  Visti gli articoli 107, para. 2, lett. b) e 108  del  Trattato  sul
Funzionamento dell'Unione europea; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante
"Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera  c),
della L. 15 marzo 1997, n. 59"; 
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive  modifiche  ed
integrazioni,  recante  "Istituzione  del  Servizio  nazionale  della
protezione civile"; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9  novembre  2001,  n.   401,   recante
"Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle
strutture preposte alle attivita' di protezione civile"; 
  Visto il comma 11 dell'art. 16 bis della legge 4 febbraio 2005,  n.
11, ai sensi del quale "i destinatari degli aiuti di cui all'articolo
87 del Trattato che istituisce la Comunita' europea possono avvalersi
di tali misure agevolative solo se dichiarano di  non  rientrare  fra
coloro che  hanno  ricevuto  e,  successivamente,  non  rimborsato  o
depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati  quali
illegali o incompatibili dalla Commissione europea, e specificati nel
decreto di cui al presente comma"; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  23
maggio 2007  concernente  "Disciplina  delle  modalita'  con  cui  e'
effettuata la  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorieta',
concernente determinati  aiuti  di  Stato,  dichiarati  incompatibili
dalla Commissione europea, di cui all'articolo 1, comma  1223,  della
L. 27 dicembre 2006, n. 296"; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione europea del
6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili  con
il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato
(Regolamento generale di esenzione per categoria); 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  del  22  maggio
2012 con la quale e' stato dichiarato fino al 21 luglio 2012 lo stato
d'emergenza in ordine  agli  eventi  sismici  che  hanno  colpito  il
territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara  e  Mantova  il
giorno 20 maggio 2012; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  del  30  maggio
2012 con la quale e' stato dichiarato fino al 29 luglio 2012 lo stato
d'emergenza in ordine ai ripetuti eventi sismici di forte  intensita'
verificatisi nel mese di maggio 2012, e in particolare  al  terremoto
del 29 maggio 2012, che hanno colpito il territorio delle province di
Bologna, Modena, Ferrara, Mantova e Rovigo; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  1°
giugno 2012, recante "Sospensione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2,
della legge 27 luglio 2000, n. 212,  dei  termini  per  l'adempimento
degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal  sisma
del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna,  Ferrara,
Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo", con il quale, tra  l'altro,
e' stato stabilito che: 
  - nei  confronti  delle  persone  fisiche,  anche  in  qualita'  di
sostituti d'imposta, che, alla data del 20 maggio  2012,  avevano  la
residenza ovvero la sede operativa nel territorio  dei  comuni  delle
province di  Bologna,  Ferrara,  Modena,  Reggio  Emilia,  Mantova  e
Rovigo, riportati nell'elenco  allegato  alle  stesso  decreto,  sono
sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari; 
  - per le citta' di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova
e  Rovigo  la  sospensione  e'   subordinata   alla   richiesta   del
contribuente che dichiari l'inagibilita' della  casa  di  abitazione,
dello studio professionale o dell'azienda, verificata  dall'Autorita'
comunale; 
  - con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
possono  essere  individuati,  sulla  base  delle  comunicazioni  del
Dipartimento della Protezione  Civile,  altri  comuni  colpiti  dagli
eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012,  relativamente  ai  quali
trova applicazione la sospensione dei termini disposta con lo  stesso
decreto; 
  Visto il decreto-legge del 6 giugno 2012, n. 74 recante "Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici  che
hanno interessato il territorio delle province  di  Bologna,  Modena,
Ferrara, Mantova e  Rovigo",  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 1° agosto 2012, n. 122; 
  Visto  in  particolare  l'articolo  1,  comma   1,   del   suddetto
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, il quale prevede tra l'altro  che
le disposizioni dello stesso decreto-legge sono volte a  disciplinare
gli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni  e
la ripresa economica nei  territori  dei  comuni  delle  province  di
Bologna,  Modena,  Ferrara,  Mantova,   Reggio   Emilia   e   Rovigo,
interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012,  per
i quali e' stato adottato il decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle  finanze  1°  giugno  2012  di  differimento  dei  termini  per
l'adempimento degli obblighi tributari, nonche' di  quelli  ulteriori
indicati nei successivi decreti adottati ai  sensi  dell'articolo  9,
comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212; 
  Visto il comma 3 del suddetto articolo 1 del decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74, il quale ha prorogato fino al 31 maggio 2013 lo stato di
emergenza dichiarato con  le  suddette  delibere  del  Consiglio  dei
Ministri del 22 e del 30 maggio 2012; 
  Visti i commi 2 e 5 del suddetto articolo  1  del  decreto-legge  6
giugno 2012,  n.  74,  i  quali  stabiliscono  che,  agli  interventi
previsti dallo stesso decreto-legge  provvedono  i  Presidenti  delle
Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, che operano  in  qualita'
di  Commissari  delegati,  e   coordinano   le   attivita'   per   la
ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012
nelle regioni di rispettiva  competenza  per  l'intera  durata  dello
stato di emergenza, operando con i  poteri  di  cui  all'articolo  5,
comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e con le deroghe  alle
disposizioni  vigenti  stabilite  con  delibera  del  Consiglio   dei
Ministri adottata nelle forme di cui all'articolo 5, comma  1,  della
citata legge n. 225/1992; 
  Visto il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 6  giugno  2012,
n.  74,  il  quale  prevede  che,   ai   presidenti   delle   Regioni
Emilia-Romagna,  Lombardia   e   Veneto   sono   intestate   apposite
contabilita' speciali aperte presso la tesoreria statale su cui  sono
assegnate, con il decreto di cui al comma 2, le  risorse  provenienti
dal fondo  di  cui  al  comma  1  destinate  al  finanziamento  degli
interventi previsti dal presente decreto; sulle contabilita' speciali
confluiscono anche le risorse  derivanti  dalle  erogazioni  liberali
effettuate  alle  stesse  regioni  ai  fini  della  realizzazione  di
interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli
eventi sismici; i presidenti  delle  regioni  rendicontano  ai  sensi
dell'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visti i commi 1 e 2 del suddetto articolo  2  del  decreto-legge  6
giugno 2012, n. 74, i quali prevedono rispettivamente che: 
  - nello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e' istituito il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite
dal sisma del 20-29 maggio 2012, da  assegnare  alla  Presidenza  del
Consiglio  dei  Ministri  per  le  finalita'  previste  dallo  stesso
decreto-legge; 
  -  su  proposta  dei  Presidenti  delle   Regioni   Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto, con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
e' stabilita la ripartizione del Fondo di  cui  al  comma  1  fra  le
Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto per le finalita'  previste
dallo stesso decreto-legge, sulla base di criteri oggettivi aventi  a
riferimento  l'effettivita'  e  la  quantita'  dei  danni  subiti   e
asseverati delle singole Regioni, nonche'  sono  determinati  criteri
generali idonei ad assicurare, a  fini  di  equita',  la  parita'  di
trattamento dei soggetti danneggiati, nel rispetto delle risorse allo
scopo finalizzate; 
  Visto l'articolo 11 del suddetto decreto-legge del 6  giugno  2012,
n. 74, il quale prevede tra l'altro che "E' autorizzata la  spesa  di
100  milioni  di  euro,  da  trasferire,  su  ciascuna   contabilita'
speciale,   in   apposita   sezione,   in   favore   della    Regione
Emilia-Romagna, della regione Lombardia e della regione  Veneto,  per
la concessione di agevolazioni, nella forma del contributo  in  conto
interessi, alle imprese aventi  sede  o  unita'  locali  ubicate  nei
territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente  decreto,  che
hanno subito danni per effetto degli eventi sismici verificatisi  nei
giorni 20 e 29 maggio 2012. Sono comprese tra i beneficiari anche  le
imprese agricole la cui sede principale non e' ubicata nei  territori
di cui all'art. 1, comma 1, ma i cui  fondi  siano  situati  in  tali
territori. I criteri, anche per la ripartizione, e le  modalita'  per
la concessione dei contributi in conto interessi sono  stabiliti  con
decreto di natura non  regolamentare  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo  economico,
su proposta delle Regioni interessate"; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  4
luglio 2012 recante "Attuazione dell'art. 2,  comma  2,  del  decreto
legge 6 giugno 2012, n. 74, recante  «Interventi  urgenti  in  favore
delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno  interessato
il territorio delle province di Bologna,  Modena,  Ferrara,  Mantova,
Reggio Emilia e Rovigo il 20 e 29 Maggio 2012»"; 
  Vista la proposta delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto,
formulata  ai  sensi  e  per  gli  effetti   dell'articolo   11   del
decreto-legge 6 giugno 2012,  n.  74,  contenuta  nel  Verbale  della
riunione svoltasi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri  in
data 9 agosto 2012, che fa parte integrante del presente decreto; 
  Considerato che gli aiuti in questione saranno  erogati  solo  dopo
che la Commissione, con propria comunicazione, avra' riconosciuto che
il regime di aiuti in discorso, in quanto diretto ad ovviare a  danni
recati da calamita' naturali, puo' legittimamente  beneficiare  della
deroga di cui all'art.107, paragrafo 2, lettera b) del  Trattato  sul
Funzionamento dell'Unione europea; 
  Considerata la necessita' e l'urgenza di stabilire i criteri per la
ripartizione tra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto  della
somma di euro 100 milioni di cui all'articolo 11 del decreto-legge  6
giugno 2012, n. 74, nonche' i criteri generali e le modalita' per  la
concessione dei contributi in conto  interessi  alle  imprese  aventi
sede o unita' locali o fondi  ubicati  nei  territori  della  Regione
Emilia-Romagna, Lombardia  e  Veneto,  fatti  salvi  gli  adempimenti
previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
Criteri di riparto delle risorse di cui all'art. 11 del decreto-legge
                        6 giugno 2012, n. 74 
 
  1. Le risorse di cui all'art. 11 del decreto-legge 6  giugno  2012,
n.  74  e  successive  modificazioni,  sulla  base  dei  livelli   di
danneggiamenti e delle modalita' di riparto di  cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012 di  cui  alle
premesse sono cosi' ripartite: 
  a) 92,5% in favore della Regione Emilia-Romagna; 
  b) 7,1% in favore della Regione Lombardia; 
  c) 0,4% in favore della Regione Veneto.