Art. 3 
 
 
                    Accesso alla banca dati SIOPE 
 
  1.  Ciascun  ente  di  cui  all'art.  1  accede  direttamente  alle
informazioni codificate relative alla  propria  gestione,  nonche'  a
tutte le informazioni ed elaborazioni presenti nel SIOPE  riguardanti
gli altri enti. 
  2. Le modalita' di accesso ai  dati  SIOPE  sono  disciplinate  dal
decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  del  3  febbraio
2012, n. 26. 
  3.  La  Banca  d'Italia  e'  il  gestore  del  SIOPE   e   provvede
all'attivita' necessaria all'accesso alle informazioni codificate, in
conformita' alle disposizioni previste dal presente decreto  e  sulla
base delle autorizzazioni che verranno  rilasciate  dal  Dipartimento
della Ragioneria Generale dello Stato.