Art. 3 Accesso alla banca dati SIOPE 1. Ciascun ente di cui all'art. 1 accede direttamente alle informazioni codificate relative alla propria gestione, nonche' a tutte le informazioni ed elaborazioni presenti nel SIOPE riguardanti gli altri enti. 2. Le modalita' di accesso ai dati SIOPE sono disciplinate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 febbraio 2012, n. 26. 3. La Banca d'Italia e' il gestore del SIOPE e provvede all'attivita' necessaria all'accesso alle informazioni codificate, in conformita' alle disposizioni previste dal presente decreto e sulla base delle autorizzazioni che verranno rilasciate dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.