Art. 3 
 
 
             Requisiti minimi del piano degli indicatori 
                   e risultati attesi di bilancio 
 
  1.  Il  piano  illustra  gli  obiettivi  perseguiti  attraverso   i
programmi di spesa del bilancio delle  amministrazioni  pubbliche  di
cui all'art. 1, in termini  di  livello,  copertura  e  qualita'  dei
servizi erogati, nonche' la  finalita'  ultima  che  i  programmi  di
spesa, unitamente ad altri  fattori,  anche  esogeni,  perseguono  in
relazione alla collettivita', al sistema economico e al  contesto  di
riferimento. 
  2. Per ogni programma di spesa, il piano fornisce: 
  a) una descrizione sintetica dei rispettivi obiettivi che  consente
di comprendere anche le modalita'  con  le  quali  ciascun  obiettivo
concorre al raggiungimento delle finalita' del programma, quali  sono
le attivita' che l'amministrazione intende porre  in  essere  per  il
conseguimento  dell'obiettivo   e   di   individuare   i   potenziali
destinatari o beneficiari del servizio o dell'intervento; 
  b) il triennio di riferimento o l'eventuale diverso arco  temporale
previsto per la sua realizzazione; 
  c) un  numero  di  indicatori  che  consenta  di  misurare  ciascun
obiettivo e monitorarne la realizzazione e  che  sia  correlato  alla
complessita' delle attivita' da programmare e monitorare. 
  3. Per ciascun indicatore, il piano fornisce: 
  a) la tipologia  di  indicatore  utilizzata,  come  illustrata  nel
successivo art. 5; 
  b)  una  definizione  tecnica  dell'indicatore  che   consente   di
specificare cio' che esso misura e l'unita' di misura di riferimento; 
  c) la fonte dei  dati  dalla  quale  si  ricavano  le  informazioni
necessarie al calcolo dell'indicatore e che consente  di  verificarne
la misurazione; 
  d) il metodo o l'algoritmo di calcolo dell'indicatore; 
  e) il «valore obiettivo», ossia il risultato atteso dell'indicatore
con riferimento alla tempistica di realizzazione; 
  f)   il    valore    effettivamente    osservato    dall'indicatore
nell'esercizio finanziario immediatamente precedente al  triennio  di
programmazione, se disponibile.