Art. 5 Contenuti del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio e rapporto sui risultati 1. Le amministrazioni pubbliche predispongono annualmente: a) il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, quale documento programmatico, a base triennale, redatto contestualmente al bilancio di previsione e allegato allo stesso. Esso illustra il contenuto di ciascun programma di spesa, espone informazioni sintetiche relative ai principali obiettivi da realizzare con riferimento agli stessi programmi del bilancio per il triennio della programmazione finanziaria e contiene gli indicatori individuati per quantificare tali obiettivi. Il piano contiene tutti gli elementi di cui ai punti a, b, c, d, e, f, h, i, j, di cui all'art. 4, oltre ad una illustrazione dello scenario istituzionale e socioeconomico entro il quale si prevede che operera' l'amministrazione nel periodo di riferimento, dei vincoli finanziari e normativi, degli interventi organizzativi in atto o previsti; b) il rapporto sui risultati, ovvero il documento redatto alla fine di ciascun esercizio finanziario, che contiene le risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati e le cause degli eventuali scostamenti. Il rapporto sui risultati, in allegato al bilancio consuntivo, riporta, oltre agli elementi contenuti nel documento previsionale di cui al precedente punto a), i valori di cui al punto g) dell' art. 4, l'illustrazione dello scenario istituzionale e socio-economico entro il quale ha effettivamente operato l'amministrazione nell'anno di riferimento, dei vincoli finanziari e normativi intervenuti, degli interventi organizzativi effettuati; le motivazioni delle principali variazioni dell'anno in termini di risorse, strategie e azioni. 2. L'adozione di una struttura di bilancio per missioni e programmi, prevista dall'art. 11 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, e' propedeutica all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. 3. Il sistema di obiettivi e indicatori adottati da ciascuna amministrazione ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che sono rappresentati nel «piano della performance» e nella «relazione sulla performance» di cui all'art. 10 del medesimo decreto, sono coerenti e si raccordano con il piano e il rapporto sui risultati, tenuto conto del diverso ambito di applicazione di tali documenti. 4. Il piano di cui all'art. 2 corrisponde, per le amministrazioni centrali dello Stato, alle note integrative disciplinate dall'art. 21, comma 11, lettera a) e dall'art. 35, comma 2 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196.