Art. 5 
 
 
     Contenuti del piano degli indicatori e dei risultati attesi 
                di bilancio e rapporto sui risultati 
 
  1. Le amministrazioni pubbliche predispongono annualmente: 
  a) il piano degli indicatori e dei risultati  attesi  di  bilancio,
quale   documento   programmatico,   a   base   triennale,    redatto
contestualmente al bilancio di previsione  e  allegato  allo  stesso.
Esso illustra il contenuto di  ciascun  programma  di  spesa,  espone
informazioni  sintetiche  relative   ai   principali   obiettivi   da
realizzare con riferimento agli stessi programmi del bilancio per  il
triennio della programmazione finanziaria e contiene  gli  indicatori
individuati per quantificare tali obiettivi. Il piano contiene  tutti
gli elementi di cui ai punti a, b, c, d,  e,  f,  h,  i,  j,  di  cui
all'art. 4, oltre ad una illustrazione dello scenario istituzionale e
socioeconomico   entro   il   quale   si   prevede    che    operera'
l'amministrazione nel periodo di riferimento, dei vincoli  finanziari
e normativi, degli interventi organizzativi in atto o previsti; 
  b) il rapporto sui risultati, ovvero il documento redatto alla fine
di  ciascun  esercizio  finanziario,  che  contiene   le   risultanze
osservate in termini di raggiungimento dei risultati e le cause degli
eventuali scostamenti. Il rapporto  sui  risultati,  in  allegato  al
bilancio consuntivo,  riporta,  oltre  agli  elementi  contenuti  nel
documento previsionale di cui al precedente punto a), i valori di cui
al  punto  g)  dell'   art.   4,   l'illustrazione   dello   scenario
istituzionale e socio-economico  entro  il  quale  ha  effettivamente
operato  l'amministrazione  nell'anno  di  riferimento,  dei  vincoli
finanziari e normativi intervenuti,  degli  interventi  organizzativi
effettuati; le motivazioni delle principali variazioni  dell'anno  in
termini di risorse, strategie e azioni. 
  2.  L'adozione  di  una  struttura  di  bilancio  per  missioni   e
programmi, prevista dall'art. 11 del decreto  legislativo  31  maggio
2011, n. 91, e' propedeutica all'applicazione delle  disposizioni  di
cui al presente articolo. 
  3. Il sistema  di  obiettivi  e  indicatori  adottati  da  ciascuna
amministrazione ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009,  n.
150, che sono rappresentati nel «piano  della  performance»  e  nella
«relazione  sulla  performance»  di  cui  all'art.  10  del  medesimo
decreto, sono coerenti e si raccordano con il piano e il rapporto sui
risultati, tenuto conto del diverso ambito di  applicazione  di  tali
documenti. 
  4. Il piano di cui all'art. 2 corrisponde, per  le  amministrazioni
centrali dello Stato, alle note  integrative  disciplinate  dall'art.
21, comma 11, lettera a) e dall'art.  35,  comma  2  della  Legge  31
dicembre 2009, n. 196.