Art. 7 
 
 
                Pubblicita' del sistema di indicatori 
 
  1. I documenti costituenti il piano  e  il  rapporto  di  cui  alle
lettere a) e b) del  precedente  art.  5  sono  pubblicati  nel  sito
Internet dell'amministrazione  interessata,  nella  apposita  sezione
denominata «trasparenza, valutazione e  merito»  insieme  agli  altri
documenti ed informazioni ivi contenuti, ai sensi dell'art. 11, comma
8, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. La  pubblicazione
deve  essere  accompagnata  da  una   illustrazione   sintetica   del
significato del piano e delle sue relazioni con gli  altri  documenti
presenti nella sezione citata, in particolare  con  il  «piano  delle
performance» e la «Relazione sulle performance» di  cui  all'art.  10
del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 
  2. Gli enti vigilati e le unita' locali di cui all'art.  19,  comma
4, del  decreto  legislativo  31  maggio  2011,  n.  91,  trasmettono
altresi' i documenti costituenti il piano, unitamente al bilancio  di
previsione e al bilancio consuntivo, al Ministero  vigilante  per  il
consolidamento e il monitoraggio degli obiettivi connessi  all'azione
pubblica nonche' alla commissione di  cui  all'art.  13  del  decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ai fini del coordinamento con il
piano delle performance e con la relazione sulle performance.