Art. 2 
 
  1. La presente ordinanza non comporta  oneri  finanziari  ulteriori
rispetto a quelli di cui all'ordinanza del Presidente  del  Consiglio
dei Ministri n. 4013/2012. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 20 settembre 2012 
 
                                             Il Capo del Dipartimento 
                                             della protezione civile  
                                                     Gabrielli