Art. 3 
 
Individuazione delle funzioni  di  regolazione  del  servizio  idrico
  integrato trasferite all'Autorita' per l'energia  elettrica  ed  il
  gas. 
 
  1. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas esercita, secondo i
principi indicati, le seguenti funzioni di  regolazione  e  controllo
del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi
che lo compongono: 
    a) Definisce i livelli minimi e gli  obiettivi  di  qualita'  del
servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che
lo compongono compresi i servizi di  captazione  e  adduzione  a  usi
multipli  e  i  servizi  di  depurazione  ad  usi  misti   civili   e
industriali, per ogni singolo gestore e  vigila  sulle  modalita'  di
erogazione del servizio stesso; a tal  fine,  prevede  premialita'  e
penalita', esercita poteri di acquisizione di  documenti,  accesso  e
ispezione, irroga, in caso di inosservanza,  in  tutto  o  in  parte,
sanzioni amministrative pecuniarie e, in caso di  reiterazione  delle
violazioni, qualora cio' non comprometta la fruibilita' del  servizio
da parte degli utenti, propone al soggetto affidante la sospensione o
la  cessazione  dell'affidamento;  determina  altresi'  obblighi   di
indennizzo automatico in favore degli utenti in  caso  di  violazione
dei medesimi provvedimenti. Resta ferma la facolta' in capo agli enti
affidanti di prevedere nei contratti di servizio  livelli  minimi  ed
obiettivi migliorativi rispetto a quelli previsti dall'Autorita'  che
ne tiene conto ai fini della definizione della tariffa; 
    b) predispone, ai sensi dell'art. 151 del decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, una o piu' convenzioni tipo per  la  regolazione
dei rapporti tra autorita' competenti all'affidamento del servizio  e
soggetti gestori; 
    c) definisce le componenti di costo - inclusi i costi  finanziari
degli investimenti e della gestione -  per  la  determinazione  della
tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli
servizi  che  lo  compongono  compresi  i  servizi  di  captazione  e
adduzione a usi multipli e i servizi  di  depurazione  ad  usi  misti
civili e industriali, per i vari settori di impiego,  in  conformita'
ai criteri e agli obiettivi stabiliti  dal  Ministero  dell'ambiente,
della tutela del territorio e del mare di cui all'art.  1,  comma  1,
lettere c), d), e), f); 
    d) predispone e rivede periodicamente il metodo tariffario per la
determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di
ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi  di
captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di  depurazione  ad
usi misti civili e industriali, di cui  alla  precedente  lettera  c)
sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento  e
di esercizio sostenuti dai gestori, prevedendo forme di tutela per le
categorie  di  utenza  in  condizioni  economico  sociali   disagiate
individuate dalla legge e fissa, altresi', le relative  modalita'  di
revisione periodica, vigilando sull'applicazione delle tariffe; 
    e) verifica la corretta redazione del piano  d'ambito,  acquisita
la  valutazione  gia'  effettuata  dalle  regioni  e  dalle  province
autonome di Trento e di Bolzano sulla coerenza dei piani d'ambito con
la pianificazione regionale  e  provinciale  di  settore,  esprimendo
osservazioni,   rilievi   e   impartendo,   a   pena   d'inefficacia,
prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici e  sulla  necessita'
di modificare le clausole contrattuali e gli  atti  che  regolano  il
rapporto tra le autorita' competenti e i gestori del servizio  idrico
integrato ai sensi dell'art. 2 comma 186-bis della legge 23  dicembre
2009 n. 191; 
    f) approva le tariffe del servizio idrico  integrato,  ovvero  di
ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi  di
captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di  depurazione  ad
usi misti civili e  industriali,  proposte  dal  soggetto  competente
sulla base del piano di  ambito  di  cui  all'art.  149  del  decreto
legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a  pena  d'inefficacia
prescrizioni.  In  caso  di  inadempienza,   o   su   istanza   delle
amministrazioni e delle parti interessate, l'Autorita' per  l'energia
elettrica e il gas intima l'osservanza degli  obblighi  entro  trenta
giorni decorsi i quali, fatto salvo l'eventuale esercizio del  potere
sanzionatorio, provvede in  ogni  caso  alla  determinazione  in  via
provvisoria delle tariffe sulla base delle informazioni  disponibili,
comunque in un'ottica di tutela degli utenti. 
    g) adotta direttive per la trasparenza della contabilita'  e  per
la separazione contabile e amministrativa dei  gestori  del  servizio
idrico integrato o  di  suoi  segmenti,  nonche'  la  rendicontazione
periodica dei dati gestionali ai fini dello  svolgimento  dei  propri
compiti istituzionali, assicurando  la  corretta  disaggregazione  di
costi e ricavi per funzione svolta, per area geografica  e  categoria
di utenza, valutando i costi delle singole prestazioni, anche ai fini
di un confronto comparativo; 
    h) esprime pareri in materia di servizio idrico integrato, ovvero
di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i  servizi
di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi  di  depurazione
ad usi misti civili e industriali, su richiesta  del  Governo,  delle
regioni e dei soggetti che affidano il servizio; 
    i) puo' formulare proposte di revisione della disciplina vigente,
segnalandone altresi' i casi di grave inosservanza e di non  corretta
applicazione; 
    l) tutela i diritti degli utenti, anche valutando reclami istanze
segnalazioni, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 12,  lettera
m) della legge 14 novembre 1995, n. 481 e determinando ove  possibile
obblighi di indennizzo automatico in favore degli utenti stessi; 
    m) integra la  relazione  al  Governo  e  al  Parlamento  di  cui
all'art. 2, comma 12, lettera i) della legge n. 481  con  un'apposita
sezione avente particolare riferimento allo stato e  alle  condizioni
del servizio idrico integrato; 
    n) svolge funzioni di raccolta, elaborazione  e  restituzione  di
dati statistici e conoscitivi, assicurando  l'accesso  generalizzato,
anche per via informatica,  ai  dati  raccolti  e  alle  elaborazioni
effettuate per la tutela degli interessi degli utenti. A tal fine  il
Ministero dell'ambiente, della tutela  del  territorio  e  del  mare,
d'intesa con l'Autorita' per l'energia, trasferisce gli  archivi,  la
documentazione ed i database informatici relativi  alle  funzioni  di
cui al presente articolo; 
    o) d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e  di
Bolzano, definisce ulteriori programmi di attivita' e  le  iniziative
da porre in essere a garanzia degli  interessi  degli  utenti,  anche
mediante  la  cooperazione  con  organi  di  garanzia   eventualmente
istituiti dalle regioni e dalle province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano. 
  2. L'Autorita' per l'energia, in assenza di  standard  o  indirizzi
emanati da parte delle autorita' a tal fine competenti, o qualora non
disponga di riferimenti normativi  o  regolamentari  funzionali  allo
svolgimento delle proprie funzioni, nelle more della  emanazione  dei
provvedimenti in materia, procede comunque sulla base dei  poteri  ad
essa conferiti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481.