IL DIRETTORIO DELLA BANCA D'ITALIA 
 
   In  attuazione  dell'art.  146  del  decreto  legislativo  del  1°
settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia) cosi' come modificato dall'art. 35, comma 18 del  decreto
legislativo del 27 gennaio 2010, n. 11; 
  Visto l'art. 127 par. 2 del Trattato sul funzionamento  dell'Unione
Europea; 
  Visto l'art. 22 del Protocollo sullo Statuto del Sistema Europeo di
Banche Centrali e della Banca Centrale Europea; 
  Visto il decreto legislativo del 12 aprile 2001, n. 210 (attuazione
della direttiva 98/26/CE sulla definitivita' degli ordini immessi  in
un  sistema  di  pagamento  o  di  regolamento  titoli)  cosi'   come
modificato  dal  decreto  legislativo  del  24  marzo  2011,  n.   48
(attuazione della direttiva 2009/44/CE,  che  modifica  la  direttiva
98/26/CE, concernente il carattere  definitivo  del  regolamento  nei
sistemi di pagamento  e  nei  sistemi  di  regolamento  titoli  e  la
direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti  di  garanzia  finanziaria
per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti); 
  Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del  24
febbraio 2004, recante  disposizioni  in  materia  di  vigilanza  sui
sistemi di pagamento, emanato ai  sensi  dell'art.  146  del  decreto
legislativo n. 385 del 1993; 
  Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia dell'11
novembre 2005, recante  disposizioni  in  materia  di  vigilanza  sui
sistemi di pagamento di importo non rilevante; 
  Visto il decreto legislativo del 27 gennaio 2010, n. 11 (attuazione
della direttiva 2007/64/CE, relativa  ai  servizi  di  pagamento  nel
mercato  interno,   recante   modifica   delle   direttive   97/7/CE,
2002/65/CE,  2005/60/CE,  2006/48/CE,  e  che  abroga  la   direttiva
97/5/CE); 
  Considerato che nel 2003 l'Eurosistema ha definito  la  cornice  di
riferimento per la sorveglianza sui sistemi di pagamento al dettaglio
per l'area dell'Euro, individuando tre categorie di sistemi  (sistemi
al dettaglio di importanza  sistemica,  di  importanza  preminente  e
altri  sistemi),  nonche'  i  principi  di   sorveglianza   ad   esse
applicabili, basandosi sugli standard di sorveglianza per  i  sistemi
di pagamento di importanza sistemica emanati nel 2001 dalla Banca dei
Regolamenti Internazionali; 
  Considerato che nel 2004 l'Eurosistema  e  la  Commissione  Europea
hanno promosso la realizzazione di un'area  unica  dei  pagamenti  in
Euro (SEPA) per favorire la progressiva eliminazione  delle  barriere
nazionali all'offerta di servizi di pagamento e la creazione - per le
infrastrutture di pagamento al dettaglio  europee -  di  un  contesto
piu' competitivo, caratterizzato da regole e standard comuni; 
  Considerato  che  nel  2005   l'Eurosistema   ha   pubblicato   una
dichiarazione relativa ai principi cui  devono  attenersi  le  Banche
Centrali che offrono servizi di compensazione  e  regolamento  per  i
pagamenti al dettaglio in concorrenza con i sistemi privati; 
  Considerato che la Banca d'Italia nel 2004 e l'Eurosistema nel 2006
hanno  definito  linee  guida  per   la   continuita'   di   servizio
rispettivamente per le  infrastrutture  qualificate  dei  sistemi  di
pagamento e per gli operatori di sistemi di pagamento  sistemicamente
rilevanti; 
  Considerato che l'Eurosistema nel 2011 ha  pubblicato  l'Eurosystem
Oversight Policy Framework che  definisce  l'ambito  di  applicazione
della funzione di sorveglianza condivisa all'interno dell'Eurosistema
includendovi i sistemi di pagamento al dettaglio; 
  Considerato che nel 2012 il Committee  on  Payment  and  Settlement
Systems (CPSS)  della  Banca  dei  Regolamenti  Internazionali  e  il
Technical Committee of the International Organization  of  Securities
Commissions (IOSCO) hanno reso  pubblico  il  Rapporto  contenente  i
nuovi principi  per  la  regolamentazione  delle  infrastrutture  dei
mercati finanziari; 
  Considerato che l'art. 146 del Testo unico delle leggi  in  materia
bancaria e creditizia conferisce alla Banca d'Italia, oltre al potere
normativo,   poteri   informativi,   ispettivi,   provvedimentali   e
sanzionatori  attraverso  l'irrogazione  di  sanzioni  amministrative
pecuniarie; 
  Considerata la  necessita'  di  dare  attuazione  all'art.  30  del
decreto legislativo n. 11  del  2010  che  disciplina  l'accesso  dei
prestatori dei servizi  di  pagamento  ai  sistemi  di  pagamento  al
dettaglio; 
  Considerato  che  si  rende  necessario   rivedere   la   normativa
secondaria per i  sistemi  di  pagamento  al  dettaglio  al  fine  di
introdurre disposizioni che considerino unitariamente le funzioni  di
scambio, compensazione e regolamento ancorche'  gestite  da  soggetti
diversi e che tengano conto dei  principi  di  sorveglianza  e  delle
migliori prassi condivise a livello internazionale; 
  Considerato  che  la  definizione  di  "sistema  di  pagamento   al
dettaglio" adottata nel presente provvedimento e' coerente con quella
in uso nell'Eurosistema e non esclude la possibilita' per  i  gestori
di trattare nel medesimo sistema anche pagamenti di  altro  tipo  sia
per importi sia per caratteristiche; 
  Considerato che  la  presente  normativa  non  tratta  le  fasi  di
scambio, compensazione  e  regolamento  delle  operazioni  con  carte
qualora esse siano svolte al di fuori di un sistema di  pagamento  al
dettaglio, in linea con la policy definita nello Eurosystem oversight
framework for card payment schemes 
 
                                Emana 
                      le seguenti disposizioni: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  Nel presente provvedimento, si intendono per: 
    (a) «sistema di pagamento al dettaglio»: sistema - caratterizzato
da meccanismi di funzionamento formali e standardizzati e  da  regole
comuni - per lo scambio,  la  compensazione  e/o  il  regolamento  di
operazioni di pagamento di importo pari o inferiore a  500.000  euro,
generalmente con bassa priorita' e trasmesse in forma aggregata; 
    (b)  «affidabilita'»:  contenimento  dei   rischi   che   possono
compromettere o influenzare  negativamente  il  corretto  e  continuo
funzionamento dei sistemi di pagamento, ripercuotendosi  cosi'  sulla
fiducia del pubblico negli strumenti di pagamento; 
    (c) «efficienza»: proprieta'  dei  sistemi  che  offrono  servizi
rapidi, economici e pratici per gli utilizzatori, nonche' vantaggiosi
per i mercati finanziari e per l'economia; 
    (d) «gestore»: societa' o ente che gestisce sistemi di  pagamento
al dettaglio o singole fasi di questi; se  ne  ha  i  requisiti  puo'
anche essere partecipante; 
    (e) «partecipante»: societa' o ente che partecipa a un sistema di
pagamento  al  dettaglio  assumendo  gli  obblighi  derivanti   dalla
disciplina contrattuale che regola la partecipazione al sistema; 
    (f) «scambio»: attivita' attraverso la  quale  vengono  scambiate
fra i partecipanti al sistema le informazioni di pagamento,  ossia  i
messaggi e gli ordini diretti a  trasferire  fondi  o,  comunque,  ad
estinguere  obbligazioni  tramite  compensazione;  il  gestore   puo'
disciplinare  direttamente  l'attivita'  di   scambio   ovvero   fare
riferimento a regole definite da soggetti terzi; 
    (g)  «compensazione»:  la  conversione,  secondo  le  regole  del
sistema, in un'unica posizione - a credito o a debito - dei crediti e
dei debiti di uno o piu' partecipanti nei confronti  di  uno  o  piu'
partecipanti  e  risultanti  dallo  scambio  delle  informazioni   di
pagamento; 
    (h) «regolamento»: invio in Target2 delle posizioni a credito o a
debito dei partecipanti; 
    (i) «prestatori di servizi  di  pagamento»:  istituti  di  moneta
elettronica e istituti di pagamento, nonche', quando prestano servizi
di pagamento,  banche,  Poste  Italiane  s.p.a.,  la  Banca  centrale
europea e le Banche centrali nazionali se non agiscono  in  veste  di
autorita'  monetarie,  altre  autorita'   pubbliche,   le   pubbliche
amministrazioni statali, regionali e locali se non agiscono in  veste
di autorita' pubbliche; 
    (j) «collegamenti»: insieme di regole operative e  procedure  che
consentono lo  scambio,  la  compensazione  e  il  regolamento  delle
informazioni di pagamento tra partecipanti a sistemi di pagamento  al
dettaglio diversi; 
    (k) «malfunzionamento»: l'arresto dell'operativita' del  sistema,
gli errori procedurali, il peggioramento dei  tempi  di  elaborazione
delle  operazioni  di  pagamento,  la  perdita  di   riservatezza   e
l'alterazione non autorizzata dei dati trattati.