IL DIRETTORIO DELLA BANCA D'ITALIA In attuazione dell'art. 146 del decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) cosi' come modificato dall'art. 35, comma 18 del decreto legislativo del 27 gennaio 2010, n. 11; Visto l'art. 127 par. 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea; Visto l'art. 22 del Protocollo sullo Statuto del Sistema Europeo di Banche Centrali e della Banca Centrale Europea; Visto il decreto legislativo del 12 aprile 2001, n. 210 (attuazione della direttiva 98/26/CE sulla definitivita' degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli) cosi' come modificato dal decreto legislativo del 24 marzo 2011, n. 48 (attuazione della direttiva 2009/44/CE, che modifica la direttiva 98/26/CE, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti); Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 24 febbraio 2004, recante disposizioni in materia di vigilanza sui sistemi di pagamento, emanato ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo n. 385 del 1993; Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia dell'11 novembre 2005, recante disposizioni in materia di vigilanza sui sistemi di pagamento di importo non rilevante; Visto il decreto legislativo del 27 gennaio 2010, n. 11 (attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE); Considerato che nel 2003 l'Eurosistema ha definito la cornice di riferimento per la sorveglianza sui sistemi di pagamento al dettaglio per l'area dell'Euro, individuando tre categorie di sistemi (sistemi al dettaglio di importanza sistemica, di importanza preminente e altri sistemi), nonche' i principi di sorveglianza ad esse applicabili, basandosi sugli standard di sorveglianza per i sistemi di pagamento di importanza sistemica emanati nel 2001 dalla Banca dei Regolamenti Internazionali; Considerato che nel 2004 l'Eurosistema e la Commissione Europea hanno promosso la realizzazione di un'area unica dei pagamenti in Euro (SEPA) per favorire la progressiva eliminazione delle barriere nazionali all'offerta di servizi di pagamento e la creazione - per le infrastrutture di pagamento al dettaglio europee - di un contesto piu' competitivo, caratterizzato da regole e standard comuni; Considerato che nel 2005 l'Eurosistema ha pubblicato una dichiarazione relativa ai principi cui devono attenersi le Banche Centrali che offrono servizi di compensazione e regolamento per i pagamenti al dettaglio in concorrenza con i sistemi privati; Considerato che la Banca d'Italia nel 2004 e l'Eurosistema nel 2006 hanno definito linee guida per la continuita' di servizio rispettivamente per le infrastrutture qualificate dei sistemi di pagamento e per gli operatori di sistemi di pagamento sistemicamente rilevanti; Considerato che l'Eurosistema nel 2011 ha pubblicato l'Eurosystem Oversight Policy Framework che definisce l'ambito di applicazione della funzione di sorveglianza condivisa all'interno dell'Eurosistema includendovi i sistemi di pagamento al dettaglio; Considerato che nel 2012 il Committee on Payment and Settlement Systems (CPSS) della Banca dei Regolamenti Internazionali e il Technical Committee of the International Organization of Securities Commissions (IOSCO) hanno reso pubblico il Rapporto contenente i nuovi principi per la regolamentazione delle infrastrutture dei mercati finanziari; Considerato che l'art. 146 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia conferisce alla Banca d'Italia, oltre al potere normativo, poteri informativi, ispettivi, provvedimentali e sanzionatori attraverso l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie; Considerata la necessita' di dare attuazione all'art. 30 del decreto legislativo n. 11 del 2010 che disciplina l'accesso dei prestatori dei servizi di pagamento ai sistemi di pagamento al dettaglio; Considerato che si rende necessario rivedere la normativa secondaria per i sistemi di pagamento al dettaglio al fine di introdurre disposizioni che considerino unitariamente le funzioni di scambio, compensazione e regolamento ancorche' gestite da soggetti diversi e che tengano conto dei principi di sorveglianza e delle migliori prassi condivise a livello internazionale; Considerato che la definizione di "sistema di pagamento al dettaglio" adottata nel presente provvedimento e' coerente con quella in uso nell'Eurosistema e non esclude la possibilita' per i gestori di trattare nel medesimo sistema anche pagamenti di altro tipo sia per importi sia per caratteristiche; Considerato che la presente normativa non tratta le fasi di scambio, compensazione e regolamento delle operazioni con carte qualora esse siano svolte al di fuori di un sistema di pagamento al dettaglio, in linea con la policy definita nello Eurosystem oversight framework for card payment schemes Emana le seguenti disposizioni: Art. 1 Definizioni Nel presente provvedimento, si intendono per: (a) «sistema di pagamento al dettaglio»: sistema - caratterizzato da meccanismi di funzionamento formali e standardizzati e da regole comuni - per lo scambio, la compensazione e/o il regolamento di operazioni di pagamento di importo pari o inferiore a 500.000 euro, generalmente con bassa priorita' e trasmesse in forma aggregata; (b) «affidabilita'»: contenimento dei rischi che possono compromettere o influenzare negativamente il corretto e continuo funzionamento dei sistemi di pagamento, ripercuotendosi cosi' sulla fiducia del pubblico negli strumenti di pagamento; (c) «efficienza»: proprieta' dei sistemi che offrono servizi rapidi, economici e pratici per gli utilizzatori, nonche' vantaggiosi per i mercati finanziari e per l'economia; (d) «gestore»: societa' o ente che gestisce sistemi di pagamento al dettaglio o singole fasi di questi; se ne ha i requisiti puo' anche essere partecipante; (e) «partecipante»: societa' o ente che partecipa a un sistema di pagamento al dettaglio assumendo gli obblighi derivanti dalla disciplina contrattuale che regola la partecipazione al sistema; (f) «scambio»: attivita' attraverso la quale vengono scambiate fra i partecipanti al sistema le informazioni di pagamento, ossia i messaggi e gli ordini diretti a trasferire fondi o, comunque, ad estinguere obbligazioni tramite compensazione; il gestore puo' disciplinare direttamente l'attivita' di scambio ovvero fare riferimento a regole definite da soggetti terzi; (g) «compensazione»: la conversione, secondo le regole del sistema, in un'unica posizione - a credito o a debito - dei crediti e dei debiti di uno o piu' partecipanti nei confronti di uno o piu' partecipanti e risultanti dallo scambio delle informazioni di pagamento; (h) «regolamento»: invio in Target2 delle posizioni a credito o a debito dei partecipanti; (i) «prestatori di servizi di pagamento»: istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, nonche', quando prestano servizi di pagamento, banche, Poste Italiane s.p.a., la Banca centrale europea e le Banche centrali nazionali se non agiscono in veste di autorita' monetarie, altre autorita' pubbliche, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali se non agiscono in veste di autorita' pubbliche; (j) «collegamenti»: insieme di regole operative e procedure che consentono lo scambio, la compensazione e il regolamento delle informazioni di pagamento tra partecipanti a sistemi di pagamento al dettaglio diversi; (k) «malfunzionamento»: l'arresto dell'operativita' del sistema, gli errori procedurali, il peggioramento dei tempi di elaborazione delle operazioni di pagamento, la perdita di riservatezza e l'alterazione non autorizzata dei dati trattati.