Art. 14 
 
 
                          Regime giuridico 
 
  Ai fini del presente provvedimento,  ai  sistemi  di  pagamento  al
dettaglio gestiti direttamente dalla Banca  d'Italia,  in  regime  di
servizio pubblico e senza fine di lucro, non si applicano, l'articolo
5 (efficacia dei controlli) primo comma e  l'articolo  10  (accesso),
nonche'  l'articolo  12   (obblighi   informativi),   l'articolo   13
(modalita' di comunicazione) e l'articolo 16 (sanzioni). L'articolo 4
(assetto  organizzativo)  e  l'articolo  7  (rischio  d'impresa)   si
applicano in quanto compatibili. 
  Gli obblighi informativi facenti  capo  alla  Banca  d'Italia  come
gestore sono assolti attraverso l'attivazione di  canali  informativi
interni. I documenti e le informazioni da fornire sono i seguenti: 
    a) relazione sui malfunzionamenti di cui all'articolo  5  secondo
comma; 
    b) contratto di esternalizzazione di cui all'articolo 6; 
    c) contrattualistica relativa ai partecipanti; 
    d) regole di funzionamento del sistema; 
    e)   requisiti   tecnici-operativi   per    l'immissione    delle
informazioni di pagamento nel sistema; 
    f) piano tariffario; 
    g) livelli minimi di servizio (SLA); 
    h) elenco dei partecipanti raggiungibili; 
    i) documentazione relativa alla gestione del rischio operativo di
cui all'articolo 9; 
    j) contrattualistica relativa ai sistemi collegati; 
    k) eventuali progetti di  manutenzione,  sviluppo  e  ampliamento
dell'offerta dei servizi; 
    l)  report  periodici  sui  malfunzionamenti  e  dati  statistici
sull'operativita' del sistema.