Art. 14 Regime giuridico Ai fini del presente provvedimento, ai sistemi di pagamento al dettaglio gestiti direttamente dalla Banca d'Italia, in regime di servizio pubblico e senza fine di lucro, non si applicano, l'articolo 5 (efficacia dei controlli) primo comma e l'articolo 10 (accesso), nonche' l'articolo 12 (obblighi informativi), l'articolo 13 (modalita' di comunicazione) e l'articolo 16 (sanzioni). L'articolo 4 (assetto organizzativo) e l'articolo 7 (rischio d'impresa) si applicano in quanto compatibili. Gli obblighi informativi facenti capo alla Banca d'Italia come gestore sono assolti attraverso l'attivazione di canali informativi interni. I documenti e le informazioni da fornire sono i seguenti: a) relazione sui malfunzionamenti di cui all'articolo 5 secondo comma; b) contratto di esternalizzazione di cui all'articolo 6; c) contrattualistica relativa ai partecipanti; d) regole di funzionamento del sistema; e) requisiti tecnici-operativi per l'immissione delle informazioni di pagamento nel sistema; f) piano tariffario; g) livelli minimi di servizio (SLA); h) elenco dei partecipanti raggiungibili; i) documentazione relativa alla gestione del rischio operativo di cui all'articolo 9; j) contrattualistica relativa ai sistemi collegati; k) eventuali progetti di manutenzione, sviluppo e ampliamento dell'offerta dei servizi; l) report periodici sui malfunzionamenti e dati statistici sull'operativita' del sistema.