Art. 3 Obblighi di comunicazione I prestatori di servizi di pagamento, che intendano rivolgersi per lo scambio, la compensazione e/o il regolamento dei pagamenti al dettaglio a sistemi diversi da quelli che rientrano nell'ambito applicativo di cui al presente provvedimento, sono tenuti a comunicare per iscritto alla Banca d'Italia la denominazione del sistema e del gestore e il paese d'insediamento. Se il sistema ha sede legale e/o operativa in un paese al di fuori dell'Area dell'Euro deve essere altresi' trasmessa alla Banca d'Italia una dichiarazione della banca centrale o altra autorita' competente per la funzione di sorveglianza che descriva il regime di controllo applicato ; la Banca d'Italia ne verifichera' la coerenza con i principi ispiratori della presente normativa.