Art. 3 
 
 
                      Obblighi di comunicazione 
 
  I prestatori di servizi di pagamento, che intendano rivolgersi  per
lo scambio, la compensazione e/o  il  regolamento  dei  pagamenti  al
dettaglio a sistemi  diversi  da  quelli  che  rientrano  nell'ambito
applicativo  di  cui  al  presente  provvedimento,  sono   tenuti   a
comunicare per iscritto alla  Banca  d'Italia  la  denominazione  del
sistema e del gestore e il paese d'insediamento. 
  Se il sistema ha sede legale e/o operativa in un paese al di  fuori
dell'Area  dell'Euro  deve  essere  altresi'  trasmessa  alla   Banca
d'Italia una dichiarazione della banca  centrale  o  altra  autorita'
competente per la funzione di sorveglianza che descriva il regime  di
controllo applicato ; la Banca d'Italia ne verifichera'  la  coerenza
con i principi ispiratori della presente normativa.