Art. 5 
 
 
                       Efficacia dei controlli 
 
  I gestori adottano un'architettura dei controlli adeguata ai rischi
d'impresa, legali, operativi e a tutti gli altri rischi  che  possono
compromettere  l'affidabilita'  del  sistema.  In   particolare:   i)
assicurano la conformita' dei servizi offerti alle normative vigenti,
nonche' alle strategie, ai regolamenti e alle procedure interne;  ii)
definiscono le caratteristiche e  la  tempistica  della  reportistica
della funzione di controllo agli organi decisionali; iii)  verificano
- almeno annualmente - la complessiva funzionalita' del  sistema  dei
controlli interni;  iv)  definiscono  su  base  annua  un  piano  dei
controlli sui rischi connessi all'attivita' svolta  e  un  ordine  di
priorita'  degli   interventi;   v)   definiscono   uno   schema   di
classificazione  dei  malfunzionamenti  e  le  caratteristiche  e  la
tempistica della reportistica della struttura operativa  agli  organi
di Direzione e alla funzione di controllo. 
  Nell'operativita' corrente, i gestori assicurano: i) la  tempestiva
individuazione  dei  malfunzionamenti  sulla  base  dello  schema  di
classificazione di cui al comma precedente punto v), l'analisi  delle
loro cause e la loro rimozione; ii) la rilevazione della frequenza  e
delle caratteristiche degli eventi  e  l'aggiornamento  costante  dei
relativi dati; iii) l'individuazione delle misure idonee a  prevenire
il verificarsi dei malfunzionamenti. Nei casi  giudicati  piu'  gravi
deve essere  data  tempestiva  informazione  alla  direzione  e  alla
funzione di controllo. 
  Il gestore trasmette annualmente alla Banca d'Italia una  relazione
sui malfunzionamenti verificatisi nell'anno precedente.