Art. 5 Efficacia dei controlli I gestori adottano un'architettura dei controlli adeguata ai rischi d'impresa, legali, operativi e a tutti gli altri rischi che possono compromettere l'affidabilita' del sistema. In particolare: i) assicurano la conformita' dei servizi offerti alle normative vigenti, nonche' alle strategie, ai regolamenti e alle procedure interne; ii) definiscono le caratteristiche e la tempistica della reportistica della funzione di controllo agli organi decisionali; iii) verificano - almeno annualmente - la complessiva funzionalita' del sistema dei controlli interni; iv) definiscono su base annua un piano dei controlli sui rischi connessi all'attivita' svolta e un ordine di priorita' degli interventi; v) definiscono uno schema di classificazione dei malfunzionamenti e le caratteristiche e la tempistica della reportistica della struttura operativa agli organi di Direzione e alla funzione di controllo. Nell'operativita' corrente, i gestori assicurano: i) la tempestiva individuazione dei malfunzionamenti sulla base dello schema di classificazione di cui al comma precedente punto v), l'analisi delle loro cause e la loro rimozione; ii) la rilevazione della frequenza e delle caratteristiche degli eventi e l'aggiornamento costante dei relativi dati; iii) l'individuazione delle misure idonee a prevenire il verificarsi dei malfunzionamenti. Nei casi giudicati piu' gravi deve essere data tempestiva informazione alla direzione e alla funzione di controllo. Il gestore trasmette annualmente alla Banca d'Italia una relazione sui malfunzionamenti verificatisi nell'anno precedente.