Art. 6 Esternalizzazione I gestori valutano i profili di efficienza e di rischio connessi all'esternalizzazione di funzioni rilevanti per l'offerta del servizio. Nel decidere il ricorso all'esternalizzazione, i gestori devono valutare i costi/benefici della scelta e stabilire i criteri da seguire per l'individuazione del fornitore. Inoltre, devono assicurarsi che il relativo contratto definisca: i) i diritti, gli obblighi e le responsabilita' delle parti coinvolte, anche nei confronti dei partecipanti al sistema; ii) la disciplina dei livelli di servizio e le penali per il caso di mancato rispetto; iii) le caratteristiche dei flussi informativi che il fornitore e' tenuto periodicamente a trasmettere al gestore; iv) le modalita' di accesso del gestore e della Banca d'Italia alle informazioni disponibili presso il fornitore; v) le misure alternative per minimizzare l'impatto in caso di fallimento del fornitore e quelle previste per la sua sostituzione o per la successiva reinternalizzazione delle attivita'. I gestori devono verificare l'adempimento del contratto e monitorare l'operativita' del fornitore in modo da assicurare la qualita' dei servizi esternalizzati.