Art. 6 
 
 
                          Esternalizzazione 
 
  I gestori valutano i profili di efficienza e  di  rischio  connessi
all'esternalizzazione  di  funzioni  rilevanti  per   l'offerta   del
servizio. 
  Nel decidere il ricorso  all'esternalizzazione,  i  gestori  devono
valutare i costi/benefici della  scelta  e  stabilire  i  criteri  da
seguire  per  l'individuazione   del   fornitore.   Inoltre,   devono
assicurarsi che il relativo contratto definisca: i)  i  diritti,  gli
obblighi e  le  responsabilita'  delle  parti  coinvolte,  anche  nei
confronti dei partecipanti al sistema; ii) la disciplina dei  livelli
di servizio e le penali per il caso  di  mancato  rispetto;  iii)  le
caratteristiche dei flussi informativi che  il  fornitore  e'  tenuto
periodicamente a trasmettere al gestore; iv) le modalita' di  accesso
del gestore e della  Banca  d'Italia  alle  informazioni  disponibili
presso  il  fornitore;  v)  le  misure  alternative  per  minimizzare
l'impatto in caso di fallimento del fornitore e quelle  previste  per
la sua sostituzione o per  la  successiva  reinternalizzazione  delle
attivita'. 
  I  gestori  devono  verificare  l'adempimento   del   contratto   e
monitorare l'operativita' del fornitore  in  modo  da  assicurare  la
qualita' dei servizi esternalizzati.