Art. 2 
 
  1. Alla tabella dei gas tossici allegata  al  regolamento  speciale
approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147,  e'  aggiunta  la
seguente nota: 
  «[4 bis] Non occorre autorizzazione alla custodia  e  conservazione
fino a 50 kg di cianuri allo stato solido e fino a 100 kg di  cianuri
in soluzione acquosa a concentrazione non superiore al 30%, calcolata
come   CN,   se   utilizzati   al   solo   scopo    di    trattamento
elettro-galvanico. Tali quantita' devono intendersi come somma  delle
singole giacenze dei sali  sia  solidi  che  in  soluzione.»  Per  la
vendita dei suddetti cianuri,  soggetta  a  certificato  di  acquisto
dell'autorita' di pubblica sicurezza o  del  Sindaco,  il  fornitore,
dopo aver annotato data  e  quantitativo  del  cianuro  ceduto,  deve
trasmettere ogniqualvolta copia per informazione all'Autorita' che lo
ha rilasciato.