Art. 2 1. Alla tabella dei gas tossici allegata al regolamento speciale approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, e' aggiunta la seguente nota: «[4 bis] Non occorre autorizzazione alla custodia e conservazione fino a 50 kg di cianuri allo stato solido e fino a 100 kg di cianuri in soluzione acquosa a concentrazione non superiore al 30%, calcolata come CN, se utilizzati al solo scopo di trattamento elettro-galvanico. Tali quantita' devono intendersi come somma delle singole giacenze dei sali sia solidi che in soluzione.» Per la vendita dei suddetti cianuri, soggetta a certificato di acquisto dell'autorita' di pubblica sicurezza o del Sindaco, il fornitore, dopo aver annotato data e quantitativo del cianuro ceduto, deve trasmettere ogniqualvolta copia per informazione all'Autorita' che lo ha rilasciato.