Art. 4 1. Nell'ambito di un trasporto internazionale stradale, la ditta con sede in Italia, destinataria o speditrice di gas tossici a mezzo di un vettore straniero, non avente sede legale o filiale in Italia e non iscritto all'albo nazionale degli Autotrasportatori ai sensi dell'art. 12 della legge 6 giugno 1974, n. 298, deve comunicare cinque giorni prima del trasporto, via fax o via telematica, all'Autorita' di pubblica sicurezza, competente per territorio, le informazioni di cui all'allegato 2. Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 luglio 2012 Il Ministro: Balduzzi Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 2012 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 12, foglio n. 368