Art. 4 
 
  1. Nell'ambito di un trasporto internazionale  stradale,  la  ditta
con sede in Italia, destinataria o speditrice di gas tossici a  mezzo
di un vettore straniero, non avente sede legale o filiale in Italia e
non iscritto all'albo  nazionale  degli  Autotrasportatori  ai  sensi
dell'art. 12 della legge 6  giugno  1974,  n.  298,  deve  comunicare
cinque  giorni  prima  del  trasporto,  via  fax  o  via  telematica,
all'Autorita' di pubblica sicurezza, competente  per  territorio,  le
informazioni di cui all'allegato 2. 
  Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 31 luglio 2012 
 
                                                Il Ministro: Balduzzi 

Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 2012 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.
lavoro, registro n. 12, foglio n. 368