Art. 10 
 
 
Contributi per  lo  sviluppo  di  progetti  tratti  da  sceneggiature
                              originali 
 
  1. Per ogni esercizio finanziario, e' prevista  la  concessione  di
contributi, per un numero massimo di 20 progetti di cui  all'art.  9,
comma 1, per un importo fino a 35.000 euro ciascuno. Una  quota  pari
al 20% del contributo e' destinata all'autore della sceneggiatura. Il
contributo destinato all'impresa di produzione e' revocato in caso di
mancata presentazione del corrispondente progetto filmico  entro  due
anni dalla data di erogazione. Nell'ipotesi in cui il  corrispondente
progetto filmico sia stato riconosciuto  di  interesse  culturale  ed
abbia ottenuto il contributo, l'importo concesso ai  sensi  dell'art.
13, comma 2, del decreto legislativo, e' diminuito della  somma  pari
al contributo erogato ai sensi del presente articolo.