Art. 10 Contributi per lo sviluppo di progetti tratti da sceneggiature originali 1. Per ogni esercizio finanziario, e' prevista la concessione di contributi, per un numero massimo di 20 progetti di cui all'art. 9, comma 1, per un importo fino a 35.000 euro ciascuno. Una quota pari al 20% del contributo e' destinata all'autore della sceneggiatura. Il contributo destinato all'impresa di produzione e' revocato in caso di mancata presentazione del corrispondente progetto filmico entro due anni dalla data di erogazione. Nell'ipotesi in cui il corrispondente progetto filmico sia stato riconosciuto di interesse culturale ed abbia ottenuto il contributo, l'importo concesso ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo, e' diminuito della somma pari al contributo erogato ai sensi del presente articolo.