Art. 12 Oggetto e finalita' del contributo 1. In caso di assegnazione di fondi per tale scopo, alle imprese di distribuzione iscritte negli elenchi di cui all'art. 3 del decreto legislativo sono concessi contributi commisurati agli incassi realizzati nell'anno precedente dai film riconosciuti di interesse culturale, o che abbiano ricevuto il premio di qualita', distribuiti dalla medesima impresa. 2. I contributi di cui al comma 1 sono destinati alla distribuzione di film di interesse culturale che abbiano fruito dei contributi di cui all'art. 13, commi 2 e 3, del decreto legislativo.