Art. 12 
 
 
                 Oggetto e finalita' del contributo 
 
  1. In caso di assegnazione di fondi per tale scopo, alle imprese di
distribuzione iscritte negli elenchi di cui all'art.  3  del  decreto
legislativo  sono  concessi  contributi  commisurati   agli   incassi
realizzati nell'anno precedente dai film  riconosciuti  di  interesse
culturale, o che abbiano ricevuto il premio di qualita',  distribuiti
dalla medesima impresa. 
  2. I contributi di cui al comma 1 sono destinati alla distribuzione
di film di interesse culturale che abbiano fruito dei  contributi  di
cui all'art. 13, commi 2 e 3, del decreto legislativo.