Art. 13 Ripartizione del contributo 1. Le risorse eventualmente destinate, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del presente decreto, alla distribuzione cinematografica in Italia sono ripartite tra le imprese beneficiarie in misura proporzionale all'ammontare degli incassi complessivi realizzati in sala, nell'anno solare precedente, dai film di interesse culturale, distribuiti da ciascuna impresa. 2. Nel computo degli incassi complessivi di cui al comma 1, l'importo degli incassi relativi alle opere prime e seconde e' aumentato del 50%. L'importo degli incassi e' aumentato del 30% per i film di interesse culturale, escluse le opere prime e seconde, la cui prima uscita in sala avviene nel periodo intercorrente tra il 1° giugno ed il 31 agosto. 3. Possono accedere alla ripartizione dei contributi le imprese di distribuzione che, nell'anno di riferimento, abbiano distribuito almeno un film, per un incasso minimo in sala non inferiore a 100.000 euro. Tale ultimo limite non si applica alle opere prime e seconde. 4. I contributi assegnati alla singola impresa non possono comunque superare il 25% delle risorse rese annualmente disponibili per la finalita' di cui all'art. 12 del presente decreto sulla base del decreto ministeriale di cui all'art. 12, comma 4, del decreto legislativo.