Art. 13 
 
 
                     Ripartizione del contributo 
 
  1. Le risorse eventualmente destinate, ai sensi dell'art. 12, comma
1, del presente decreto, alla distribuzione cinematografica in Italia
sono ripartite tra le imprese beneficiarie  in  misura  proporzionale
all'ammontare degli incassi complessivi realizzati in sala, nell'anno
solare precedente, dai film di interesse  culturale,  distribuiti  da
ciascuna impresa. 
  2. Nel computo  degli  incassi  complessivi  di  cui  al  comma  1,
l'importo degli incassi  relativi  alle  opere  prime  e  seconde  e'
aumentato del 50%. L'importo degli incassi e' aumentato del 30% per i
film di interesse culturale, escluse le opere prime e seconde, la cui
prima uscita in sala avviene nel  periodo  intercorrente  tra  il  1°
giugno ed il 31 agosto. 
  3. Possono accedere alla ripartizione dei contributi le imprese  di
distribuzione che,  nell'anno  di  riferimento,  abbiano  distribuito
almeno un film, per un incasso minimo in sala non inferiore a 100.000
euro. Tale ultimo limite non si applica alle opere prime e seconde. 
  4. I contributi assegnati alla singola impresa non possono comunque
superare il 25% delle risorse rese  annualmente  disponibili  per  la
finalita' di cui all'art. 12 del  presente  decreto  sulla  base  del
decreto ministeriale  di  cui  all'art.  12,  comma  4,  del  decreto
legislativo.