Art. 14 
 
 
                Istanze di erogazione del contributo 
 
  1. L'istanza per la erogazione del contributo di cui  all'art.  12,
comma 1, del presente decreto, e' presentata dal distributore  o  dal
legale rappresentante dell'impresa di  distribuzione  alla  Direzione
generale per il cinema entro il 30 giugno di ogni anno. 
  2. L'istanza  contiene  le  indicazioni  anagrafiche  del  soggetto
richiedente ed e'  corredata  da  dichiarazione  sostituiva  di  atto
notorio, ai sensi del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, recante: 
    a) l'elenco dei film di interesse culturale distribuiti nell'anno
solare precedente, con indicazione della data e del luogo della prima
proiezione in sala,  come  risultante  dall'iscrizione  nel  pubblico
registro per la cinematografia; 
    b) il totale degli incassi lordi realizzati dai film di cui  alla
lettera a) nelle proiezioni in sala dal 1° gennaio al 31 dicembre  di
ciascun anno; 
    c) l'impegno a destinare il  contributo  alle  finalita'  di  cui
all'art. 12, comma 2, del presente decreto. 
  3. Il termine per la presentazione delle istanze di cui al presente
articolo e' perentorio.