Art. 16 
 
 
                 Oggetto e finalita' del contributo 
 
  1. In caso di assegnazione di fondi per tale scopo, alle imprese di
esportazione iscritte negli elenchi di cui  all'art.  3  del  decreto
legislativo, sono concessi contributi per la distribuzione all'estero
di  film  riconosciuti   di   interesse   culturale,   nell'ammontare
complessivo  individuato  dal  direttore  generale  per   il   cinema
nell'ambito delle risorse annualmente destinate alla distribuzione ed
all'esportazione ai sensi dell'art.  12,  comma  3,  lettera  b)  del
decreto legislativo.