Art. 16 Oggetto e finalita' del contributo 1. In caso di assegnazione di fondi per tale scopo, alle imprese di esportazione iscritte negli elenchi di cui all'art. 3 del decreto legislativo, sono concessi contributi per la distribuzione all'estero di film riconosciuti di interesse culturale, nell'ammontare complessivo individuato dal direttore generale per il cinema nell'ambito delle risorse annualmente destinate alla distribuzione ed all'esportazione ai sensi dell'art. 12, comma 3, lettera b) del decreto legislativo.