Art. 6 Lungometraggi 1. Il contributo a lungometraggi di interesse culturale non puo' eccedere il 50% del costo massimo ammissibile, come di seguito definito: a) per le imprese che hanno riportato il punteggio previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 27 settembre 2004 concernente la definizione degli indicatori per l'iscrizione delle imprese di produzione cinematografica nell'elenco di cui all'art. 3 del decreto legislativo, il costo massimo ammissibile e' di cinque milioni di euro; b) per le altre imprese, iscritte nel medesimo elenco, il costo massimo ammissibile e' di 3.750.000 euro. 2. In caso di associazioni produttive tra le imprese di cui alle lettere a) e b) del comma 1, nelle quali la quota di partecipazione delle imprese di cui alla lettera a) non sia inferiore al 40%, il relativo progetto e' esaminato con il costo massimo ammissibile di cui alla medesima lettera a).