Art. 6 
 
 
                            Lungometraggi 
 
  1. Il contributo a lungometraggi di interesse  culturale  non  puo'
eccedere il 50%  del  costo  massimo  ammissibile,  come  di  seguito
definito: 
    a) per le imprese  che  hanno  riportato  il  punteggio  previsto
dall'art. 1, comma 1, del  decreto  ministeriale  27  settembre  2004
concernente la definizione degli indicatori  per  l'iscrizione  delle
imprese di produzione cinematografica nell'elenco di cui  all'art.  3
del decreto legislativo, il costo massimo ammissibile  e'  di  cinque
milioni di euro; 
    b) per le altre imprese, iscritte nel medesimo elenco,  il  costo
massimo ammissibile e' di 3.750.000 euro. 
  2. In caso di associazioni produttive tra le imprese  di  cui  alle
lettere a) e b) del comma 1, nelle quali la quota  di  partecipazione
delle imprese di cui alla lettera a) non sia  inferiore  al  40%,  il
relativo progetto e' esaminato con il costo  massimo  ammissibile  di
cui alla medesima lettera a).