Art. 15 
 
 
                      Disposizione transitoria 
 
  1. Il presente decreto si applica alle istanze presentate a partire
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali
30 dicembre 2010 di sospensione dell'efficacia  del  d.m.  10  giugno
2004, e successive modificazioni, citato in premessa. 
  2. Alle istanze presentate prima della data di cui al  comma  1  si
applicano le disposizioni di cui al d.m. 10 giugno 2004, e successive
modificazioni, fermo restando quanto previsto all'art. 1, commi  6  e
7, del presente decreto. 
  3. A partire dalla data di pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale
del  presente  decreto,  il  d.m.  10  giugno  2004,   e   successive
modificazioni,  nonche'  il  relativo  d.m.  30  dicembre   2010   di
sospensione  del  medesimo  a  partire  dal  1°  gennaio  2011,  sono
abrogati, salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 
 
    Roma, 22 marzo 2012 
 
                                                 Il Ministro: Ornaghi 
 

Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2012 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.
lavoro, registro n. 10, foglio n. 160