Art. 2 Misura del contributo in conto interessi 1. Il contributo in conto interessi, nei limiti di cui all'art. 3 del presente decreto, e' concesso per mutui o operazioni di locazione finanziaria il cui importo complessivo non sia superiore al 90 per cento dell'investimento. Al fine dell'assegnazione del contributo, le sale cinematografiche esistenti sul territorio sono ripartite in quattro tipologie: a) sale fino a quattro schermi ubicate nelle aree di cui all'art. 4, comma 3, lettera a) del decreto legislativo; b) sale fino a quattro schermi diverse da quelle di cui alla lettera a); c) sale da cinque o piu' schermi ubicate nelle aree di cui all'art. 4, comma 3, lettera a) del decreto legislativo; d) sale da cinque o piu' schermi diverse da quelle di cui alla lettera c). 2. Il contributo in conto interessi e' concesso al fine di ridurre l'interesse a carico del beneficiario ad una percentuale del tasso stabilito nel contratto di mutuo o di locazione finanziaria, fissata, in relazione alle tipologie di sale di cui al comma 1 del presente articolo, nei termini seguenti: 20 per cento per le sale di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo; 25 per cento per le sale di cui al comma 1, lettera b); 30 per cento per le sale di cui al comma 1, lettera c); 35 per cento per le sale di cui al comma 1, lettera d). Nell'ipotesi in cui il tasso convenuto nel contratto di mutuo sia superiore al tasso di riferimento fissato a norma dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, le misure percentuali di cui al periodo precedente vanno rapportate al tasso di riferimento medesimo. 3. Per le sole imprese di esercizio, la misura dell'interesse a carico del beneficiario di cui al comma 2 e' ridotta al 5 per cento per: a) realizzazione o ripristino di sale cinematografiche in comuni che ne siano sprovvisti e che confinano con comuni anch'essi privi di sale; b) trasformazione in multisala di sale cinematografiche ubicate nei centri cittadini dei comuni con popolazione non inferiore a ventimila abitanti; c) interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettere c) e d), per le monosale ubicate in comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti. 4. L'ulteriore riduzione di cui al comma 3 e' concessa a condizione che l'impresa di esercizio, cui e' destinato il contributo, si impegni, con apposito atto d'obbligo, ad effettuare, per il periodo di concessione del medesimo, una programmazione di film riconosciuti di nazionalita' italiana o di Paesi appartenenti all'Unione europea, pari almeno al venti per cento degli spettacoli per le monosale ed al trenta per cento degli spettacoli per le multisale. 5. Per i contratti di mutuo o di locazione finanziaria sia a tasso fisso che variabile, il tasso e' quello vigente al momento del pagamento delle rate di ammortamento, e comunque non puo' essere superiore al tasso di riferimento, di cui al comma 2 del presente articolo, vigente alla data del pagamento. 6. Il contributo e' concesso per tutta la durata del contratto e comunque per un periodo non superiore a quindici anni, compreso l'eventuale preammortamento, non superiore a due anni per i contratti di durata fino a dieci anni, e non superiore a tre anni per i contratti di durata superiore a dieci anni.