Art. 2 
 
 
              Misura del contributo in conto interessi 
 
  1. Il contributo in conto interessi, nei limiti di cui  all'art.  3
del presente decreto, e' concesso per mutui o operazioni di locazione
finanziaria il cui importo complessivo non sia superiore  al  90  per
cento dell'investimento. Al fine dell'assegnazione del contributo, le
sale cinematografiche esistenti  sul  territorio  sono  ripartite  in
quattro tipologie: a) sale fino a quattro schermi ubicate nelle  aree
di cui all'art. 4, comma 3, lettera a) del  decreto  legislativo;  b)
sale fino a quattro schermi diverse da quelle di cui alla lettera a);
c) sale da cinque o piu' schermi ubicate nelle aree di  cui  all'art.
4, comma 3, lettera a) del decreto legislativo; d) sale da  cinque  o
piu' schermi diverse da quelle di cui alla lettera c). 
  2. Il contributo in conto interessi e' concesso al fine di  ridurre
l'interesse a carico del beneficiario ad una  percentuale  del  tasso
stabilito nel contratto di mutuo o di locazione finanziaria, fissata,
in relazione alle tipologie di sale di cui al comma  1  del  presente
articolo, nei termini seguenti: 20 per cento per le sale  di  cui  al
comma 1, lettera a) del presente articolo; 25 per cento per  le  sale
di cui al comma 1, lettera b); 30 per cento per le  sale  di  cui  al
comma 1, lettera c); 35 per cento per le sale  di  cui  al  comma  1,
lettera d). Nell'ipotesi in cui il tasso convenuto nel  contratto  di
mutuo sia superiore al tasso di riferimento fissato a norma dell'art.
2, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, le  misure
percentuali di cui al periodo precedente vanno rapportate al tasso di
riferimento medesimo. 
  3. Per le sole imprese di esercizio,  la  misura  dell'interesse  a
carico del beneficiario di cui al comma 2 e' ridotta al 5  per  cento
per: 
    a) realizzazione o ripristino di sale cinematografiche in  comuni
che ne siano sprovvisti e che confinano con comuni anch'essi privi di
sale; 
    b) trasformazione in multisala di sale  cinematografiche  ubicate
nei centri cittadini dei  comuni  con  popolazione  non  inferiore  a
ventimila abitanti; 
    c) interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettere c) e d), per le
monosale ubicate in comuni  con  popolazione  inferiore  a  diecimila
abitanti. 
  4. L'ulteriore riduzione di cui al comma 3 e' concessa a condizione
che l'impresa di  esercizio,  cui  e'  destinato  il  contributo,  si
impegni, con apposito atto d'obbligo, ad effettuare, per  il  periodo
di concessione del medesimo, una programmazione di film  riconosciuti
di nazionalita' italiana o di Paesi appartenenti all'Unione  europea,
pari almeno al venti per cento degli spettacoli per le monosale ed al
trenta per cento degli spettacoli per le multisale. 
  5. Per i contratti di mutuo o di locazione finanziaria sia a  tasso
fisso che variabile, il  tasso  e'  quello  vigente  al  momento  del
pagamento delle rate di ammortamento,  e  comunque  non  puo'  essere
superiore al tasso di riferimento, di cui al  comma  2  del  presente
articolo, vigente alla data del pagamento. 
  6. Il contributo e' concesso per tutta la durata  del  contratto  e
comunque per un periodo  non  superiore  a  quindici  anni,  compreso
l'eventuale preammortamento, non superiore a due anni per i contratti
di durata fino a dieci anni,  e  non  superiore  a  tre  anni  per  i
contratti di durata superiore a dieci anni.