Art. 5 
 
 
                            Procedimento 
 
  1. L'esame delle domande, corredate della documentazione richiesta,
avviene per ordine cronologico di ricezione. 
  2. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione, tenuto  conto
delle disposizioni di cui all'art. 1, commi da 6 a  9,  del  presente
decreto, il direttore generale per il  cinema  provvede  all'adozione
del provvedimento di  concessione  del  contributo  sugli  interessi,
ovvero  comunica  all'interessato,  con  provvedimento  motivato,  il
rigetto della istanza. 
  3. Ove si renda necessario, il direttore generale  per  il  cinema,
con  provvedimento  motivato,   richiede   ulteriore   documentazione
istruttoria. In tal caso, il termine di cui al comma 2 e'  sospeso  e
decorre nuovamente  dalla  data  di  ricezione  della  documentazione
richiesta. 
  4. All'istituto di credito cui e' affidata la gestione  finanziaria
del Fondo di cui all'art. 12 del decreto legislativo, e' trasmesso la
documentazione relativa all'accertamento dei costi degli investimenti
ammessi a fruire  dei  contributi,  effettuato  da  una  societa'  di
certificazione   di   bilancio   legalmente   riconosciuta,    scelta
dall'istituto  mutuante.  Le  relative  spese  sono  a   carico   del
beneficiario. La documentazione di cui al primo periodo del  presente
comma non e' dovuta  per  i  contributi  richiesti  su  contratti  di
locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili, per i quali  si
applicano  gli  oneri  dichiarativi,  e  le  conseguenti   procedure,
previsti all'art. 7 del presente decreto.