Art. 2 
 
 
                    Determinazione dei contributi 
 
  1. Per ciascun  esercizio  finanziario  e'  stabilito  con  decreto
ministeriale l'ammontare di contributi per i  film  per  i  quali  e'
presentata istanza nell'esercizio finanziario medesimo. 
  2.  Qualora  l'ammontare  complessivo  teorico  di  contributi   da
assegnare risultante dall'applicazione dei commi 4 e 5  del  presente
articolo  fosse  superiore  all'ammontare  di  cui  al  comma  1,  e'
applicata all'importo in ipotesi  dovuto  per  ciascuna  istanza  una
riduzione  proporzionale,  data  dal  rapporto  percentuale  tra   il
predetto ammontare complessivo teorico e l'ammontare di contributi di
cui al comma 1. 
  3. Le risorse annualmente  stanziate  nel  pertinente  capitolo  di
spesa con il decreto ministeriale di ripartizione del Fondo unico per
lo spettacolo di cui alla legge  30  aprile  1985,  n.  163,  vengono
utilizzate per soddisfare in ordine cronologico le istanze liquide ed
esigibili giacenti presso l'Amministrazione, anche con riferimento  a
quelle di cui al successivo art. 9, comma 2. 
  4. La misura percentuale del contributo, di cui all'art.  1,  comma
2,  del  presente  decreto,  e'  fissata  in  base   agli   scaglioni
progressivi di incassi  realizzati  dall'opera  nella  proiezione  in
pubblico,  come  stabiliti  nella  Tabella  A  allegata  al  presente
decreto, che ne costituisce parte integrante. 
  5. La misura percentuale del contributo di cui all'art. 1, comma 3,
del presente decreto,  e'  fissata  in  base  ai  seguenti  scaglioni
progressivi di incassi  realizzati  dall'opera  nella  proiezione  in
pubblico: 
    a) per la parte degli incassi da 1 euro a 2.500.000 euro, e' pari
all'1% degli incassi medesimi; 
    b) per la parte degli incassi da 2.500.001 euro a 5.000.000 euro,
e' pari allo 0,80% degli incassi medesimi; 
    c) per la parte degli incassi  da  5.000.001  euro  a  10.000.000
euro, e' pari allo 0,50% degli incassi medesimi. 
  Gli importi derivanti dall'applicazione  di  quanto  previsto  alle
lettere a), b) e c) sono maggiorati  per  le  fattispecie  e  secondo
quanto previsto nella tabella A allegata al presente decreto. 
  6.  Qualora  le  leggi  successive  all'adozione  del  decreto   di
ripartizione del  Fondo  Unico  per  lo  spettacolo  determinino  una
consistenza  del  Fondo  medesimo  inferiore  o  superiore  a  quella
definita all'atto dell'emanazione di tale decreto, si  provvede  alle
conseguenti  variazioni  in  diminuzione  o  in  aumento,  in  misura
corrispondente alla riduzione o all'aumento attuati sulla  somma  del
Fondo destinata ai contributi di cui all'art. 1 del presente decreto.