Art. 2 Determinazione dei contributi 1. Per ciascun esercizio finanziario e' stabilito con decreto ministeriale l'ammontare di contributi per i film per i quali e' presentata istanza nell'esercizio finanziario medesimo. 2. Qualora l'ammontare complessivo teorico di contributi da assegnare risultante dall'applicazione dei commi 4 e 5 del presente articolo fosse superiore all'ammontare di cui al comma 1, e' applicata all'importo in ipotesi dovuto per ciascuna istanza una riduzione proporzionale, data dal rapporto percentuale tra il predetto ammontare complessivo teorico e l'ammontare di contributi di cui al comma 1. 3. Le risorse annualmente stanziate nel pertinente capitolo di spesa con il decreto ministeriale di ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, vengono utilizzate per soddisfare in ordine cronologico le istanze liquide ed esigibili giacenti presso l'Amministrazione, anche con riferimento a quelle di cui al successivo art. 9, comma 2. 4. La misura percentuale del contributo, di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto, e' fissata in base agli scaglioni progressivi di incassi realizzati dall'opera nella proiezione in pubblico, come stabiliti nella Tabella A allegata al presente decreto, che ne costituisce parte integrante. 5. La misura percentuale del contributo di cui all'art. 1, comma 3, del presente decreto, e' fissata in base ai seguenti scaglioni progressivi di incassi realizzati dall'opera nella proiezione in pubblico: a) per la parte degli incassi da 1 euro a 2.500.000 euro, e' pari all'1% degli incassi medesimi; b) per la parte degli incassi da 2.500.001 euro a 5.000.000 euro, e' pari allo 0,80% degli incassi medesimi; c) per la parte degli incassi da 5.000.001 euro a 10.000.000 euro, e' pari allo 0,50% degli incassi medesimi. Gli importi derivanti dall'applicazione di quanto previsto alle lettere a), b) e c) sono maggiorati per le fattispecie e secondo quanto previsto nella tabella A allegata al presente decreto. 6. Qualora le leggi successive all'adozione del decreto di ripartizione del Fondo Unico per lo spettacolo determinino una consistenza del Fondo medesimo inferiore o superiore a quella definita all'atto dell'emanazione di tale decreto, si provvede alle conseguenti variazioni in diminuzione o in aumento, in misura corrispondente alla riduzione o all'aumento attuati sulla somma del Fondo destinata ai contributi di cui all'art. 1 del presente decreto.