Art. 3 
 
 
   Istanza di erogazione dei contributi di cui all'art. 1, comma 2 
 
  1. L'istanza per l'erogazione dei contributi  di  cui  all'art.  1,
comma 2, e' presentata per via  telematica  alla  Direzione  generale
dopo che siano trascorsi almeno tre mesi dalla  prima  proiezione  in
pubblico con sbigliettamento  del  film  al  quale  i  contributi  si
riferiscono, qualora nel predetto termine  l'opera  abbia  realizzato
incassi superiori a cinquantamila euro. Entro il sessantesimo  giorno
successivo alla  data  di  scadenza  del  termine  di  diciotto  mesi
decorrenti dalla prima proiezione, la Direzione generale, ricevuti  i
dati da parte del soggetto incaricato di  cui  all'art.  8,  provvede
alla liquidazione dei contributi, compatibilmente con quanto previsto
all'art.  2.  L'istanza  per  l'erogazione   deve   essere   comunque
presentata entro e non oltre dodici mesi dalla data  del  decreto  di
ammissione ai benefici di legge ai  sensi  dell'art.  9  del  decreto
legislativo. 
  2. Nel caso in cui il soggetto incaricato di  cui  all'art.  8  non
provveda alla trasmissione dei dati relativi  agli  incassi  entro  i
termini indicati al comma 1, la liquidazione dei  contributi  avviene
sulla  base   delle   certificazioni   presentate   dall'impresa   di
distribuzione dell'opera filmica,  fatti  salvi  eventuali  conguagli
evidenziati a seguito delle rilevazioni del soggetto incaricato. 
  3.  L'istanza  e'  presentata   dal   produttore   o   dal   legale
rappresentante dell'impresa  di  produzione  del  film,  contiene  le
indicazioni anagrafiche del soggetto richiedente ed e'  corredata  da
dichiarazione  sostitutiva  di  atto  notorio,  con   la   quale   il
richiedente dichiara, ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: 
    a) la data ed il luogo della prima proiezione in  pubblico,  come
risultante   dall'iscrizione   nel   pubblico   registro    per    la
cinematografia; 
    b) il totale degli incassi lordi realizzati dal  film  attraverso
le proiezioni in pubblico, ovvero, nel  caso  di  richiesta  avanzata
prima della liquidazione di cui al comma 1, il totale degli  incassi,
comunque non inferiore a cinquantamila euro, realizzati  nel  periodo
di riferimento; 
    c) l'indicazione del regista e degli autori del soggetto e  della
sceneggiatura dell'opera; 
    d) gli estremi  dell'iscrizione  dell'opera,  o  delle  eventuali
trascrizioni, nel pubblico registro per la cinematografia; 
    e) l'impegno a destinare  i  contributi  alle  finalita'  di  cui
all'art. 1.