Art. 3 Istanza di erogazione dei contributi di cui all'art. 1, comma 2 1. L'istanza per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 1, comma 2, e' presentata per via telematica alla Direzione generale dopo che siano trascorsi almeno tre mesi dalla prima proiezione in pubblico con sbigliettamento del film al quale i contributi si riferiscono, qualora nel predetto termine l'opera abbia realizzato incassi superiori a cinquantamila euro. Entro il sessantesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di diciotto mesi decorrenti dalla prima proiezione, la Direzione generale, ricevuti i dati da parte del soggetto incaricato di cui all'art. 8, provvede alla liquidazione dei contributi, compatibilmente con quanto previsto all'art. 2. L'istanza per l'erogazione deve essere comunque presentata entro e non oltre dodici mesi dalla data del decreto di ammissione ai benefici di legge ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo. 2. Nel caso in cui il soggetto incaricato di cui all'art. 8 non provveda alla trasmissione dei dati relativi agli incassi entro i termini indicati al comma 1, la liquidazione dei contributi avviene sulla base delle certificazioni presentate dall'impresa di distribuzione dell'opera filmica, fatti salvi eventuali conguagli evidenziati a seguito delle rilevazioni del soggetto incaricato. 3. L'istanza e' presentata dal produttore o dal legale rappresentante dell'impresa di produzione del film, contiene le indicazioni anagrafiche del soggetto richiedente ed e' corredata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con la quale il richiedente dichiara, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: a) la data ed il luogo della prima proiezione in pubblico, come risultante dall'iscrizione nel pubblico registro per la cinematografia; b) il totale degli incassi lordi realizzati dal film attraverso le proiezioni in pubblico, ovvero, nel caso di richiesta avanzata prima della liquidazione di cui al comma 1, il totale degli incassi, comunque non inferiore a cinquantamila euro, realizzati nel periodo di riferimento; c) l'indicazione del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura dell'opera; d) gli estremi dell'iscrizione dell'opera, o delle eventuali trascrizioni, nel pubblico registro per la cinematografia; e) l'impegno a destinare i contributi alle finalita' di cui all'art. 1.