Art. 4 Procedimento di erogazione dei contributi di cui all'art. 1, comma 2 1. La Direzione generale esamina le istanze in ordine cronologico. La Direzione generale puo' procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, al fine di accertare la veridicita' e la regolarita' delle indicazioni contenute nella dichiarazione di cui all'art. 3. 2. I contributi possono essere fatti oggetto di atto di cessione da parte del beneficiario, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile, esclusivamente a intermediari bancari, finanziari e assicurativi. Gli atti di disposizione dei contributi, in qualunque forma effettuati, anche a fini di garanzia di ogni tipo, a soggetti diversi da quelli espressamente previsti nel periodo precedente, non hanno effetto nei confronti dell'Amministrazione. 3. I contributi a favore di film realizzati in regime di coproduzione sono liquidati in favore di uno solo dei coproduttori italiani, al quale gli altri abbiano fornito procura speciale all'incasso in forma scritta, autenticata ai sensi di legge. La liquidazione e' effettuata esclusivamente in favore del mandatario richiedente, con effetto liberatorio per l'Amministrazione nei confronti degli altri coproduttori.