Art. 4 
 
 
Procedimento di erogazione dei contributi di cui all'art. 1, comma 2 
 
  1. La Direzione generale esamina le istanze in ordine  cronologico.
La    Direzione    generale    puo'     procedere     a     verifiche
amministrativo-contabili, anche a campione, al fine di  accertare  la
veridicita'  e  la  regolarita'  delle  indicazioni  contenute  nella
dichiarazione di cui all'art. 3. 
  2. I contributi possono essere fatti oggetto di atto di cessione da
parte del beneficiario, nel rispetto delle disposizioni di  cui  agli
articoli  1260  e  seguenti  del  codice  civile,  esclusivamente   a
intermediari  bancari,  finanziari  e  assicurativi.  Gli   atti   di
disposizione dei contributi, in qualunque forma effettuati,  anche  a
fini  di  garanzia  di  ogni  tipo,  a  soggetti  diversi  da  quelli
espressamente previsti nel periodo precedente, non hanno effetto  nei
confronti dell'Amministrazione. 
  3.  I  contributi  a  favore  di  film  realizzati  in  regime   di
coproduzione sono liquidati in favore di uno  solo  dei  coproduttori
italiani,  al  quale  gli  altri  abbiano  fornito  procura  speciale
all'incasso in forma scritta,  autenticata  ai  sensi  di  legge.  La
liquidazione e' effettuata esclusivamente in  favore  del  mandatario
richiedente,  con  effetto  liberatorio  per  l'Amministrazione   nei
confronti degli altri coproduttori.