Art. 6 
 
 
                        Revoca dei contributi 
 
  1.  I  contributi  in  favore  delle  imprese  di  produzione  sono
revocati, per le singole quote, a seguito della mancata  destinazione
delle medesime alle corrispondenti  finalita'  indicate  all'art.  1,
comma 2. 
  2. I contributi di cui all'art. 1 sono revocati in caso di falsita'
delle  dichiarazioni  rese  nelle  istanze  secondo  le   indicazioni
dell'art. 3, comma 3, e dell'art. 5, comma 2. 
  3. Ove accerti la sussistenza di motivi  di  revoca,  la  Direzione
generale comunica l'avvio del procedimento e, ove possibile,  diffida
l'interessato alla loro eliminazione entro sessanta giorni, trascorsi
i quali provvede alla revoca motivata. 
  4. Il provvedimento di revoca comporta  l'inammissibilita',  per  i
successivi  cinque  anni,  di  ogni  successiva  istanza  finalizzata
all'ottenimento di benefici a  carico  dello  Stato,  presentata  dal
destinatario.