Art. 6 Revoca dei contributi 1. I contributi in favore delle imprese di produzione sono revocati, per le singole quote, a seguito della mancata destinazione delle medesime alle corrispondenti finalita' indicate all'art. 1, comma 2. 2. I contributi di cui all'art. 1 sono revocati in caso di falsita' delle dichiarazioni rese nelle istanze secondo le indicazioni dell'art. 3, comma 3, e dell'art. 5, comma 2. 3. Ove accerti la sussistenza di motivi di revoca, la Direzione generale comunica l'avvio del procedimento e, ove possibile, diffida l'interessato alla loro eliminazione entro sessanta giorni, trascorsi i quali provvede alla revoca motivata. 4. Il provvedimento di revoca comporta l'inammissibilita', per i successivi cinque anni, di ogni successiva istanza finalizzata all'ottenimento di benefici a carico dello Stato, presentata dal destinatario.