Art. 8 
 
 
Rilevazione degli incassi da  parte  della  Societa'  italiana  degli
    autori ed editori (SIAE) e corrispettivo per il servizio reso 
 
  1. La rilevazione degli incassi lordi nelle  sale  cinematografiche
e' effettuata dalla Societa' italiana degli autori ed editori  (SIAE)
e  trasmessa  alla  Direzione  generale,  per  i   lungometraggi   di
produzione nazionale, di interesse  culturale,  nonche'  per  i  film
d'animazione, compresi i film di coproduzione. 
  2. La rilevazione e' effettuata, per incassi di qualsiasi  importo,
per un periodo complessivo di  diciotto  mesi  dalla  data  di  prima
proiezione in pubblico del film. La  rilevazione  e'  effettuata  con
periodicita' mensile per i primi sei mesi di circolazione del film  e
con periodicita' trimestrale per i successivi  dodici  mesi.  I  dati
sono comunicati entro il quindicesimo giorno del mese o del trimestre
successivo a quello di riferimento. Copia delle  rilevazioni  inviate
alla  Direzione  generale  sono  trasmesse   anche   all'impresa   di
produzione del film. 
  3.  Agli  effetti  della  produzione  dei  dati  con  le  modalita'
sopraindicate, la Direzione generale trasmette alla Societa' italiana
degli autori ed editori (SIAE), anche tramite  apposito  collegamento
telematico, il flusso continuo ed aggiornato dei dati  relativi  alle
pellicole immesse nel circuito cinematografico, a seguito di rilascio
di nulla osta di revisione  cinematografica  di  cui  alla  legge  21
aprile 1962, n. 161, e successive modificazioni. 
  4. La rilevazione per  ciascun  film  deve  contenere,  oltre  agli
elementi identificativi dell'opera, dell'impresa di produzione e  dei
soggetti destinatari dei contributi, risultanti dal pubblico registro
per la cinematografia, gli incassi lordi  del  film  nel  periodo  di
rilevazione ed  il  montante  complessivo  degli  incassi  aggiornato
all'ultimo periodo di rilevazione. 
  5. Come  corrispettivo  per  il  servizio,  ove  reso  nei  termini
indicati al comma 2, spetta alla Societa' italiana  degli  autori  ed
editori (SIAE) una  percentuale,  comprensiva  di  IVA,  dello  0,96%
dell'ammontare dei contributi previsti  all'art.  10,  comma  1,  del
decreto legislativo, da versare alla SIAE  in  sede  di  liquidazione
all'impresa di produzione del film.