Art. 9 Disposizioni transitorie 1. Il presente decreto si applica ai film per i quali e' stata presentata istanza per l'ammissione ai benefici di legge di cui all'art. 9 del decreto legislativo a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 30 dicembre 2010 di sospensione dell'efficacia del d.m. 16 luglio 2004 e successive modificazioni, citato in premessa. 2. Per i film per i quali e' stata presentata istanza per l'ammissione ai benefici di legge di cui all'art. 9 del decreto legislativo prima della data di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al d.m. 16 luglio 2004, e successive modificazioni. 3. A partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, il d.m. 16 luglio 2004, e successive modificazioni, nonche' il relativo d.m. 30 dicembre 2010 di sospensione del medesimo a partire dal 1° gennaio 2011, sono abrogati, fatto salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo. Il presente decreto sara' sottoposto ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 22 marzo 2012 Il Ministro: Ornaghi Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2012 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 10, foglio n. 159