Art. 9 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Il presente decreto si applica ai film  per  i  quali  e'  stata
presentata istanza per l'ammissione  ai  benefici  di  legge  di  cui
all'art.  9  del  decreto  legislativo  a  partire  dalla   data   di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del
decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 30  dicembre
2010  di  sospensione  dell'efficacia  del  d.m.  16  luglio  2004  e
successive modificazioni, citato in premessa. 
  2. Per  i  film  per  i  quali  e'  stata  presentata  istanza  per
l'ammissione ai benefici di legge  di  cui  all'art.  9  del  decreto
legislativo prima della data di cui  al  comma  1,  si  applicano  le
disposizioni  di  cui  al  d.m.  16   luglio   2004,   e   successive
modificazioni. 
  3. A partire dalla data di pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale
del  presente  decreto,  il  d.m.  16  luglio  2004,   e   successive
modificazioni,  nonche'  il  relativo  d.m.  30  dicembre   2010   di
sospensione  del  medesimo  a  partire  dal  1°  gennaio  2011,  sono
abrogati, fatto  salvo  quanto  previsto  al  comma  2  del  presente
articolo. 
  Il presente  decreto  sara'  sottoposto  ai  competenti  organi  di
controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 
 
    Roma, 22 marzo 2012 
 
                                                 Il Ministro: Ornaghi 
 

Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2012 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.
lavoro, registro n. 10, foglio n. 159