Art. 3 
 
 
                   Giuria per i premi di qualita' 
 
  1. La giuria per i premi di qualita' e' composta da cinque eminenti
personalita' della cultura, designate dal Ministro per i  beni  e  le
attivita' culturali, acquisito il parere della Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e Bolzano. E' componente di diritto il direttore generale  per
il cinema che svolge le funzioni di Presidente. La giuria si riunisce
una volta l'anno per esprimere parere sul rilascio degli attestati di
qualita'. 
  2. I componenti della giuria durano in  carica  due  anni,  possono
essere riconfermati per una sola volta e  possono  essere  nuovamente
nominati trascorsi due anni dalla  cessazione  dell'ultimo  incarico.
Essi sono tenuti a dichiarare, all'atto del loro insediamento, di non
versare in situazioni di  incompatibilita'  derivante  dall'esercizio
attuale e personale di  attivita'  oggetto  delle  valutazioni  della
presente giuria. 
  3. I pareri della giuria sono assunti a maggioranza dei  componenti
presenti, non computandosi gli eventuali astenuti. In caso di parita'
si considera doppio il voto espresso dal Presidente.