Art. 5 Modalita' di valutazione dell'interesse culturale - sezione opere prime e seconde e cortometraggi 1. La sezione per il riconoscimento delle opere prime e seconde e dei cortometraggi, di cui all'art. 1, comma 4, del presente decreto, valuta le istanze per il riconoscimento dell'interesse culturale sulla base dei criteri di cui all'art. 8, comma 2, lettere a), b), c). 2. La sezione di cui al comma 1 definisce, nella prima riunione di ciascun anno, su proposta del direttore generale per il cinema, gli indicatori utili per le valutazioni discrezionali, di cui all'art. 8, comma 2, lettere a), b) e c) del decreto legislativo, ai fini del riconoscimento dell'interesse culturale. 3. Al parametro di cui all'art. 8, comma 2, lettera a), del decreto legislativo, inteso negli stessi termini di cui all'art. 4, comma 3, del presente decreto, e' attribuito un punteggio incidente per il cinquanta per cento sul punteggio complessivo. 4. Al parametro di cui all'art. 8, comma 2, lettera b), del decreto legislativo, inteso negli stessi termini di cui all'art. 4, comma 4, del presente decreto, e' attribuito un punteggio incidente per il venti per cento sul punteggio complessivo. 5. Al parametro di cui all'art. 8, comma 2, lettera c), del decreto legislativo, inteso negli stessi termini di cui all'art. 4, comma 5, del presente decreto, e' attribuito un punteggio incidente per il trenta per cento sul punteggio complessivo.