Art. 2 
 
              Atto di liquidazione a saldo e conguaglio 
 
  1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 1,  il  Ministero
dello  sviluppo  economico  (nel  seguito,  Ministero),  ricevuta  la
«relazione sullo stato finale del programma» prevista dalla normativa
di regolamentazione degli interventi (nel seguito, relazione finale),
da utilizzare ai fini dei controlli di cui all'art. 3, comunica entro
trenta giorni alla banca concessionaria  la  sussistenza  o  meno  di
cause ostative all'adozione  dell'atto  di  liquidazione  a  saldo  e
conguaglio di' cui al comma 4. Tale comunicazione, relativa  ai  soli
programmi  con  relazione  finale   positiva,   e'   effettuata   con
riferimento  alla  pendenza  di  procedimenti  penali,  ad  attivita'
ispettive  e  di  controllo  in  corso.  ovvero  all'inserimento  del
programma nel campione di cui all'art. 3. 
  2. Per i programmi sottoposti ai controlli di  cui  all'art.  3, il
Ministero provvede a comunicare alla banca concessionaria l'esito del
controllo  entro  trenta  giorni  dalla  data  di   ricezione   delle
risultanze trasmesse al Ministero dalla commissione di accertamento. 
  3. Per i programmi  per  i  quali  il  Ministero  abbia  comunicato
l'insussistenza  delle  cause  ostative  all'adozione  dell'atto   di
liquidazione a saldo e  conguaglio,  ovvero  il  positivo  esito  del
controllo ai sensi del comma 2, la banca concessionaria: 
    a)   acquisisce   la   documentazione   relativa   alla   vigenza
dell'impresa  beneficiaria  e,  ove  necessario,  la   certificazione
antimafia; 
    b) qualora, a seguito del ricalcolo delle agevolazioni, risultino
importi spettanti inferiori a quelli  concessi  in  via  provvisoria,
svolge,  in  nome  e  per  conto  del  Ministero,  la  procedura   di
contraddittorio   con   l'impresa   beneficiaria,    comunicando    a
quest'ultima  l'importo  delle  agevolazioni   rideterminate   e   le
motivazioni poste alla base della riduzione, concedendo  alla  stessa
un   termine   non   superiore   a   trenta   giorni   per   produrre
controdeduzioni, previe  eventuali  presa-visione  ed  estrazione  di
copia dei relativi atti. 
  L'esito delle attivita' di cui alle lettere a) e  b)  del  presente
comma, qualora sia tale da comportare la revoca  delle  agevolazioni,
e'  tempestivamente  comunicato   dalla   banca   concessionaria   al
Ministero. 
  4. La banca concessionaria, entro sessanta giorni dalla conclusione
delle attivita' di cui al comma 3,  ovvero  dalla  comunicazione  del
positivo  esito  del  controllo  di  cui   al   comma   2,   provvede
all'emanazione  dell'atto  di  liquidazione  a  saldo  e  conguaglio,
redatto in nome e per conto del Ministero, secondo lo schema  di  cui
all'allegato  1,  che  costituisce  parte  integrante  del   presente
decreto. L'atto e' trasmesso dalla banca concessionaria al Ministero,
anche in via telematica, con le modalita' definite con  provvedimento
del Direttore generale della Direzione generale per  l'incentivazione
delle attivita' imprenditoriali (nel seguito  DG  IAI).  Il  suddetto
termine  puo'  essere  sospeso  a  causa  di  fatti   e   circostanze
sopravvenuti che impediscano l'adozione dell'atto di  liquidazione  a
saldo e conguaglio. 
  5. Il Ministero, entro trenta giorni dal ricevimento  dell'atto  di
liquidazione  a  saldo  e  conguaglio,  dopo  averne  verificato   la
validita' formale e la corrispondenza allo schema di cui al comma  4,
provvede a trasmettere il medesimo,  corredato  della  propria  presa
d'atto, alla banca concessionaria, che ne  cura  l'invio  all'impresa
beneficiaria. 
  6. Qualora, a seguito della rideterminazione degli importi  di  cui
al comma 2, lettera b). sia necessario recuperare somme gia'  erogate
e  non  restituite  volontariamente  dall'impresa  beneficiaria.   il
Ministero provvede al recupero delle  stesse  mediante  iscrizione  a
ruolo.