Art. 2 Atto di liquidazione a saldo e conguaglio 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 1, il Ministero dello sviluppo economico (nel seguito, Ministero), ricevuta la «relazione sullo stato finale del programma» prevista dalla normativa di regolamentazione degli interventi (nel seguito, relazione finale), da utilizzare ai fini dei controlli di cui all'art. 3, comunica entro trenta giorni alla banca concessionaria la sussistenza o meno di cause ostative all'adozione dell'atto di liquidazione a saldo e conguaglio di' cui al comma 4. Tale comunicazione, relativa ai soli programmi con relazione finale positiva, e' effettuata con riferimento alla pendenza di procedimenti penali, ad attivita' ispettive e di controllo in corso. ovvero all'inserimento del programma nel campione di cui all'art. 3. 2. Per i programmi sottoposti ai controlli di cui all'art. 3, il Ministero provvede a comunicare alla banca concessionaria l'esito del controllo entro trenta giorni dalla data di ricezione delle risultanze trasmesse al Ministero dalla commissione di accertamento. 3. Per i programmi per i quali il Ministero abbia comunicato l'insussistenza delle cause ostative all'adozione dell'atto di liquidazione a saldo e conguaglio, ovvero il positivo esito del controllo ai sensi del comma 2, la banca concessionaria: a) acquisisce la documentazione relativa alla vigenza dell'impresa beneficiaria e, ove necessario, la certificazione antimafia; b) qualora, a seguito del ricalcolo delle agevolazioni, risultino importi spettanti inferiori a quelli concessi in via provvisoria, svolge, in nome e per conto del Ministero, la procedura di contraddittorio con l'impresa beneficiaria, comunicando a quest'ultima l'importo delle agevolazioni rideterminate e le motivazioni poste alla base della riduzione, concedendo alla stessa un termine non superiore a trenta giorni per produrre controdeduzioni, previe eventuali presa-visione ed estrazione di copia dei relativi atti. L'esito delle attivita' di cui alle lettere a) e b) del presente comma, qualora sia tale da comportare la revoca delle agevolazioni, e' tempestivamente comunicato dalla banca concessionaria al Ministero. 4. La banca concessionaria, entro sessanta giorni dalla conclusione delle attivita' di cui al comma 3, ovvero dalla comunicazione del positivo esito del controllo di cui al comma 2, provvede all'emanazione dell'atto di liquidazione a saldo e conguaglio, redatto in nome e per conto del Ministero, secondo lo schema di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. L'atto e' trasmesso dalla banca concessionaria al Ministero, anche in via telematica, con le modalita' definite con provvedimento del Direttore generale della Direzione generale per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali (nel seguito DG IAI). Il suddetto termine puo' essere sospeso a causa di fatti e circostanze sopravvenuti che impediscano l'adozione dell'atto di liquidazione a saldo e conguaglio. 5. Il Ministero, entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto di liquidazione a saldo e conguaglio, dopo averne verificato la validita' formale e la corrispondenza allo schema di cui al comma 4, provvede a trasmettere il medesimo, corredato della propria presa d'atto, alla banca concessionaria, che ne cura l'invio all'impresa beneficiaria. 6. Qualora, a seguito della rideterminazione degli importi di cui al comma 2, lettera b). sia necessario recuperare somme gia' erogate e non restituite volontariamente dall'impresa beneficiaria. il Ministero provvede al recupero delle stesse mediante iscrizione a ruolo.