Art. 3 Modalita' di attuazione delle attivita' di accertamento 1. Il Ministero, sull'insieme dei programmi di cui all'art. 1, comma 1, provvede ad estrarre un campione di programmi da sottoporre a controllo. 2. Il campione e' formato, con criteri di estrazione casuale, dal Direttore generale della DG IAI in modo tale che sia assicurata la verifica su almeno il 5 percento dei programmi giunti a conclusione. Il campione selezionato deve essere composto, per almeno il 50 percento, da programmi con un importo degli investimenti superiore a euro 10.000.000,00 e deve altresi' garantire una rappresentativita' almeno del 30 percento ai programmi per i quali non sia trascorso il termine di cinque anni di cui all'art. 8, comma 1, lettera b), del regolamento 20 ottobre 1995, n. 527, e all'art. 11, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 1° febbraio 2006. 3. Con proprio provvedimento il Direttore generale della DG IAI puo' ampliare la dimensione del campione di cui al comma 2, laddove, a seguito dei controlli di cui al comma 4, siano riscontrate irregolarita' che configurino cause di revoca delle agevolazioni su un numero di programmi controllati superiore al 25 percento del campione selezionato. Il Direttore generale della DG IAI aggiorna altresi' il campione selezionato in conseguenza di rinunce o revoche delle agevolazioni concesse intervenute prima dell'avvio del controllo di cui al comma 4. 4. L'attivita' di controllo e' finalizzata ad accertare l'avvenuta realizzazione del programma e la vigenza dell'impresa nel periodo prescritto ed e' effettuata attraverso l'esame dei documenti prodotti dall'impresa in sede di presentazione della «documentazione finale di spesa» di cui all'art. 9 del regolamento 20 ottobre 1995, n. 527, ovvero di cui all'art. 12 del decreto ministeriale 10 febbraio 2006, nonche', relativamente ai programmi per i quali non sia trascorso il termine di cinque anni di cui al comma 2, attraverso verifiche in loco presso le unita' produttive delle imprese agevolate. E' fatta salva la possibilita' del Ministero di richiedere alle imprese beneficiarie, anche tramite le banche concessionarie, l'ulteriore documentazione eventualmente necessaria ai fini dell'espletamento della predetta attivita' di controllo. 5. Le verifiche in loco di cui al comma 4 sono dirette a rilevare: a) l'ubicazione dell'unita' produttiva, che deve corrispondere a quella autorizzata; b) l'effettivo funzionamento dell'impianto e l'utilizzo dei beni agevolati nell'ambito del ciclo produttivo; c) la compatibilita', ai fini della classificazione ATECO, dell'attivita' produttiva svolta con quella ammessa; d) il dato occupazionale relativo all'unita' produttiva agevolata, ai soli tini statistici e di monitoraggio; e) relativamente ai programmi cofinanziati dall'Unione europea, la presenza dell'informativa riguardante il cofinanziamento. 6. L'attivita' di controllo e' svolta da apposite commissioni di accertamento. Per la nomina e la composizione di dette commissioni, nonche' per le modalita' di svolgimento dell'incarico, si applica quanto previsto dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 22 luglio 1999 citato nelle premesse. Ai componenti di tali commissioni sono riconosciuti i' compensi fissati dal predetto decreto ministeriale 22 luglio 1999, ridotti nella misura del 10 percento, ovvero del 50 percento laddove il controllo svolto sia di natura esclusivamente documentale. 7. Le commissioni di accertamento di cui al comma 6 effettuano il controllo e inviano al Ministero le relative risultane entro novanta giorni dalla notifica del provvedimento di nomina, secondo le modalita' stabilite con apposito disciplinare approvato con provvedimento del Direttore generale della DG IAI.