Art. 3 
 
 
       Modalita' di attuazione delle attivita' di accertamento 
 
  1. Il Ministero, sull'insieme dei  programmi  di  cui  all'art.  1,
comma 1, provvede ad estrarre un campione di programmi da  sottoporre
a controllo. 
  2. Il campione e' formato, con criteri di estrazione  casuale,  dal
Direttore generale della DG IAI in modo tale che  sia  assicurata  la
verifica su almeno il 5 percento dei programmi giunti a  conclusione.
Il campione  selezionato  deve  essere  composto,  per  almeno  il 50
percento, da programmi con un importo degli investimenti superiore  a
euro 10.000.000,00 e deve altresi' garantire  una  rappresentativita'
almeno del 30 percento ai programmi per i quali non sia trascorso  il
termine di cinque anni di cui all'art. 8, comma 1,  lettera  b),  del
regolamento 20 ottobre 1995, n. 527, e all'art. 11, comma 1,  lettera
b), del decreto ministeriale 1° febbraio 2006. 
  3. Con proprio provvedimento il Direttore  generale  della  DG  IAI
puo' ampliare la dimensione del campione di cui al comma 2,  laddove,
a seguito  dei  controlli  di  cui  al  comma  4,  siano  riscontrate
irregolarita' che configurino cause di revoca delle  agevolazioni  su
un numero di programmi  controllati  superiore  al  25  percento  del
campione selezionato. Il Direttore generale  della  DG  IAI  aggiorna
altresi' il campione selezionato in conseguenza di rinunce o  revoche
delle  agevolazioni  concesse  intervenute   prima   dell'avvio   del
controllo di cui al comma 4. 
  4. L'attivita' di controllo e' finalizzata ad accertare  l'avvenuta
realizzazione del programma e la  vigenza  dell'impresa  nel  periodo
prescritto ed e' effettuata attraverso l'esame dei documenti prodotti
dall'impresa in sede di presentazione della «documentazione finale di
spesa» di cui all'art. 9 del regolamento 20  ottobre  1995,  n.  527,
ovvero di cui all'art. 12 del decreto ministeriale 10 febbraio  2006,
nonche', relativamente ai programmi per i quali non sia trascorso  il
termine di cinque anni di cui al comma  2,  attraverso  verifiche  in
loco presso le unita' produttive delle imprese  agevolate.  E'  fatta
salva la  possibilita'  del  Ministero  di  richiedere  alle  imprese
beneficiarie, anche tramite  le  banche  concessionarie,  l'ulteriore
documentazione eventualmente  necessaria  ai  fini  dell'espletamento
della predetta attivita' di controllo. 
  5. Le verifiche in loco di cui al comma 4 sono dirette a rilevare: 
    a) l'ubicazione dell'unita' produttiva, che deve corrispondere  a
quella autorizzata; 
    b) l'effettivo funzionamento dell'impianto e l'utilizzo dei  beni
agevolati nell'ambito del ciclo produttivo; 
    c)  la  compatibilita',  ai  fini  della  classificazione  ATECO,
dell'attivita' produttiva svolta con quella ammessa; 
    d)  il  dato   occupazionale   relativo   all'unita'   produttiva
agevolata, ai soli tini statistici e di monitoraggio; 
    e) relativamente ai programmi cofinanziati  dall'Unione  europea,
la presenza dell'informativa riguardante il cofinanziamento. 
  6. L'attivita' di controllo e' svolta da  apposite  commissioni  di
accertamento. Per la nomina e la composizione di  dette  commissioni,
nonche' per le modalita' di  svolgimento  dell'incarico,  si  applica
quanto  previsto  dal  decreto  del  Ministro   dell'industria,   del
commercio e dell'artigianato 22 luglio 1999 citato nelle premesse. Ai
componenti di tali commissioni sono riconosciuti i' compensi  fissati
dal predetto decreto  ministeriale  22  luglio  1999,  ridotti  nella
misura del 10 percento, ovvero del 50 percento laddove  il  controllo
svolto sia di natura esclusivamente documentale. 
  7. Le commissioni di accertamento di cui al comma 6  effettuano  il
controllo e inviano al Ministero le relative risultane entro  novanta
giorni  dalla  notifica  del  provvedimento  di  nomina,  secondo  le
modalita'  stabilite  con   apposito   disciplinare   approvato   con
provvedimento del Direttore generale della DG IAI.