Art. 2 
 
  Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art.  1
del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11  del  giorno
11 ottobre 2012, con  l'osservanza  delle  modalita'  indicate  negli
articoli 6 e 7 del citato decreto del 22 settembre 2009;  a  modifica
di quanto disposto  dal  predetto  art.  6,  gli  operatori  potranno
presentare fino ad un massimo di 5 offerte. 
  Le offerte non pervenute entro il  suddetto  termine  non  verranno
prese in considerazione. 
  Successivamente alla scadenza del termine  di  presentazione  delle
offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita'  di
cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto del 22 settembre 2009. 
  Di tali operazioni verra' redatto apposito verbale.