Art. 3 
 
  Non appena  ultimate  le  operazioni  di  assegnazione  di  cui  al
precedente articolo, avra' inizio il collocamento della sesta tranche
dei titoli stessi per un importo pari al 15 per cento  dell'ammontare
nominale massimo offerto nell'asta "ordinaria" relativa alla  tranche
di  cui  all'articolo  I   del   presente   decreto;   tale   tranche
supplementare sara' riservata agli operatori "specialisti  in  titoli
di Stato", individuati ai sensi dell'art. 23 del decreto ministeriale
n. 216 del 2009,  citato  nelle  premesse,  che  abbiano  partecipato
all'asta della quinta tranche e verra' ripartita con le modalita'  di
seguito indicate. 
  La  tranche   supplementare   verra'   collocata   al   prezzo   di
aggiudicazione determinato nell'asta relativa  alla  tranche  di  cui
all'art. 1 del presente decreto e verra' assegnata con  le  modalita'
indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto  dell'  11  luglio
2012, in quanto applicabili. 
  Gli   "specialisti"   potranno    partecipare    al    collocamento
supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino  alle  ore
15,30 del giorno 12 ottobre 2012. 
  Le offerte non pervenute entro il  suddetto  termine  non  verranno
prese in considerazione. 
  L'importo  spettante  di  diritto  a  ciascuno  "specialista"   nel
collocamento supplementare sara' determinato nella maniera seguente: 
    per un importo pari  al  10  per  cento  dell'ammontare  nominale
massimo offerto nell'asta "ordinaria", l'ammontare  attribuito  sara'
uguale al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo  specialista  e'
risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste  "ordinarie"  dei  BTP
triennali ed il totale  complessivamente  assegnato,  nelle  medesime
aste,  agli  operatori  ammessi   a   partecipare   al   collocamento
supplementare; nelle predette aste  verra'  compresa  quella  di  cui
all'art. 1 del presente decreto e verranno escluse quelle relative ad
eventuali operazioni di concambio, nonche' quella relativa ai BTP  15
settembre  2011/15  settembre   2016   emessi   contestualmente,   in
considerazione della vita residua dei medesimi; 
    per un importo ulteriore  pari  al  5  per  cento  dell'ammontare
nominale massimo offerto nell'asta "ordinaria", sara'  attribuito  in
base alla  valutazione,  effettuata  dal  Tesoro,  della  performance
relativa agli specialisti medesimi,  rilevata  trimestralmente  sulle
sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi degli articoli
23 (commi 10, 11, 13 e 14) e 28 (comma 2) del Decreto Ministeriale n.
216 del 22 dicembre 2009, citato  nelle  premesse;  tale  valutazione
viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi. 
  Le richieste  saranno  soddisfatte  assegnando  prioritariamente  a
ciascuno "specialista" il minore tra  l'importo  richiesto  e  quello
spettante di diritto. Qualora uno  o  piu'  "specialisti"  presentino
richieste inferiori a quelle loro spettanti di  diritto,  ovvero  non
effettuino alcuna  richiesta,  la  differenza  sara'  assegnata  agli
operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di
diritto. 
  Delle operazioni  relative  al  collocamento  supplementare  verra'
redatto apposito verbale.