IL DIRETTORE GENERALE 
           per la promozione della qualita' agroalimentare 
 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre
2007,  recante  l'organizzazione  comune  dei  mercati   agricoli   e
disposizioni specifiche per  taluni  prodotti  agricoli,  Regolamento
unico OCM; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del  29  aprile
2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo  ed
in particolare il titolo III, capo III, IV e V  recante  norme  sulle
denominazioni di origine e  indicazioni  geografiche  e  le  menzioni
tradizionali  e  il  capo  VI  recante  norme  sull'etichettatura   e
presentazione; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del  25  maggio
2009, che modifica il Regolamento (CE) del 1234/2007, con il quale il
Regolamento (CE) n. 479/2008 e' stato inserito nel citato Regolamento
(CE) 1234/2007 (Regolamento unico OCM) a decorrere dal 1 agosto 2009; 
  Visto il Regolamento (CE) n.  607/2009  della  Commissione  del  14
luglio  2009  che  stabilisce  talune  regole  di  applicazione   del
Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di
origine   protette,   le   indicazioni   geografiche,   le   menzioni
tradizionali,  l'etichettatura  e  la  presentazione  di  determinati
prodotti del settore vitivinicolo; 
  Visto il Regolamento (CE)  n.  401/2010  della  Commissione  del  7
maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n.  607/2009
recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE) 479/2008,  per
quanto riguarda le denominazioni di origine protette, le  indicazioni
geografiche,  le  menzioni   tradizionali,   l'etichettatura   e   la
presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo; 
  Visto l'art. 118 vicies del citato Regolamento  (CE)  n.  1234/2007
del Consiglio del 22 ottobre 2007, in base al quale le  denominazioni
di vini protette in virtu' degli articoli 51  e  54  del  Regolamento
(CE) n. 1493/1999 e dell'articolo 28 del Regolamento (CE) n. 753/2002
sono automaticamente protette  in  virtu'  del  Regolamento  (CE)  n.
1234/2007  e  la  Commissione   le   iscrive   nel   registro   delle
denominazioni di origine protette  e  delle  indicazioni  geografiche
protette dei vini; 
  Vista la legge 7  luglio  2009,  n.  88  recante  disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008,  ed  in  particolare
l'art. 15; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n.  61  recante  tutela
delle denominazioni di origine dei vini, in attuazione  dell'art.  15
della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Visto in particolare l'art. 17 del  decreto  legislativo  8  aprile
2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per  le  denominazioni  di
origine e le indicazioni geografiche protette; 
  Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni
in materia di costituzione e riconoscimento dei  consorzi  di  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini; 
  Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante la procedura
a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP
e IGP  dei  vini  e  di  modifica  dei  disciplinari,  ai  sensi  del
Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 e del
decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Visto  il  decreto  dipartimentale  del  12  maggio  2010   recante
disposizioni  generali  in  materia  di  verifica   delle   attivita'
attribuite ai consorzi di tutela ai  sensi  dell'art.  14,  comma  15
della legge 21 dicembre 1999, n.  526  e  dell'art.  17  del  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Vista l'istanza presentata dal Consorzio volontario di tutela  Vini
del Trentino con sede legale in Trento - Via Segantini, n. 23, intesa
ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 17 comma  1  del  D.
Lgs. 61/2010 e il conferimento dell'incarico di cui al  comma  4  del
citato art. 17; 
  Considerato che  le  DOC  Trentino,  Trento,  Teroldego  Rotaliano,
Casteller,  Lago  di  Caldaro  o  Caldaro  e  Valdadige  sono   state
riconosciute a livello nazionale ai sensi della legge 164/1992 e  del
d.lgs 61/2010 e,  pertanto,  sono  denominazioni  protette  ai  sensi
dell'art. 118 vicies del  citato  Regolamento  (CE)  n.  1234/2007  e
dell'art. 73 del Regolamento (CE) n. 607/2009; 
  Verificata la conformita' dello statuto del Consorzio volontario di
tutela Vini del Trentino alle prescrizioni di cui al  citato  decreto
ministeriale 16 dicembre 2010; 
  Verificata la rappresentativita' del Consorzio volontario di tutela
Vini del Trentino attraverso  le  dichiarazioni  degli  organismi  di
controllo   Valoritalia    Spa,    di    cui    alla    nota    prot.
10/Peschiera/2012/8797 del 31 luglio 2012; della Camera di Commercio,
Industria, Agricoltura ed Artigianato di  Trento  di  cui  alle  note
prott. n. 22965/11.9 del 22  agosto  2012  e  n.  25415/11.5  del  20
settembre 2012 e della Camera di Commercio, Industria, Artigianato  e
Agricoltura   di   Bolzano,   di   cui    alla    nota    prot.    n.
L/LF/CP/as/11.9/0026507 del 22 agosto 2012; 
  Considerato che il Consorzio volontario di tutela Vini del Trentino
ha dimostrato la rappresentativita' di cui al comma 1 e  al  comma  4
del D. Lgs. 61/2010  esclusivamente  per  le  DOC  Trentino,  Trento,
Teroldego Rotaliano, Casteller e Valdadige, nonche' il rispetto delle
prescrizione di cui al DM 16 dicembre 2010; 
  Ritenuto  pertanto  necessario  procedere  al  riconoscimento   del
Consorzio volontario di tutela Vini del Trentino ai  sensi  dell'art.
17, comma 1 del D. Lgs. 61/2010 ed al conferimento  dell'incarico  di
cui al comma 4 del citato art. 17 del D. Lgs. 61/2010 a  svolgere  le
funzioni di  tutela,  promozione,  valorizzazione,  informazione  del
consumatore  e  cura  generale  degli  interessi  relativi  alle  DOC
Trentino, Trento, Teroldego Rotaliano, Casteller e Valdadige; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Lo statuto del Consorzio volontario di tutela Vini del  Trentino
con sede legale in Trento - Via Segantini, n. 23,  e'  conforme  alle
prescrizioni di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante
disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei
consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche dei vini.