IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI su proposta del MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE di concerto con IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare gli articoli 35, 36 e 37; Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto, in particolare, l'art. 21 della citata legge 6 dicembre 1991, n. 394, che affida al Corpo forestale dello Stato la sorveglianza delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale e, al tempo stesso, rinvia ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'agricoltura e foreste, l'individuazione delle strutture e del personale del Corpo forestale dello Stato da dislocare presso gli enti parco ed il relativo rapporto di dipendenza funzionale di dette strutture per l'espletamento dei servizi di sorveglianza di cui all'art. 21 predetto; Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante il nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 2002, n. 216, concernente i coordinamenti territoriali del Corpo forestale dello Stato, emesso in attuazione del disposto del citato art. 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394; Visto in particolare, il dettato dell'art. 1, comma 1, del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 luglio 2002, il quale dispone che «presso ogni ente parco nazionale, costituito o adeguato ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni o integrazioni, i cui territori non ricadono nel perimetro di regioni a statuto speciale o province autonome, e' dislocato, ai sensi dell'art. 21 della legge medesima, un coordinamento territoriale del Corpo forestale dello Stato per l'ambiente, con circoscrizione coincidente con la perimetrazione del parco stesso»; Visto,inoltre, il dettato dell'art. 1, comma 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 luglio 2002 il quale, tra l'altro, dispone che «Il personale dei ruoli del Corpo forestale dello Stato, degli agenti ed assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori e' dislocato presso ogni coordinamento territoriale, in ciascuna delle circoscrizioni coincidenti con il territorio dei parchi nazionali, secondo quanto indicato nella tabella B allegata»; Considerato che per svolgere in modo ottimale i compiti attribuiti ai coordinamenti territoriali del Corpo forestale dello Stato per l'ambiente e' necessario prevedere l'impiego, presso gli stessi, anche di personale del ruolo direttivo dei funzionari e dei ruoli del personale che svolge attivita' tecnico-scientifica, tecnico-strumentale ed amministrativa del Corpo forestale dello Stato; Vista la nota n. GAB-2012-2432 del 9 febbraio 2012 con la quale e' stato richiesto al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il concerto, ai sensi dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394; Vista la nota n. 4863 del 23 marzo 2012 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha formalizzato il proprio concerto, Decreta: Art. 1 1. All'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2002, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Ad ogni coordinamento territoriale, oltre al funzionario preposto, e' assegnato personale dei ruoli del Corpo forestale dello Stato la cui specifica formazione sara' assicurata mediante corsi di specializzazione organizzati di intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio sulle materie di cui all'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto. Il personale del Corpo forestale dello Stato dei ruoli direttivo dei funzionari, ispettori, sovrintendenti e degli assistenti e agenti e' dislocato presso ogni coordinamento territoriale, in ciascuna delle circoscrizioni coincidenti con il territorio dei parchi nazionali, secondo quanto indicato nella tabella B allegata.».