Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Alle Amministrazioni centrali dello Stato 
Agli Uffici Centrali del bilancio presso le 
Amministrazioni centrali dello Stato 
Alle Amministrazioni autonome dello Stato 
All'Ufficio centrale di ragioneria 
presso l'Amministrazione autonoma 
dei Monopoli di Stato 
Alle Ragionerie territoriali dello Stato 
Alla Banca d'Italia amministrazione centrale -  Servizio rapporti con
il Tesoro 
All'Agenzia interregionale per il fiume Po 
Alla Corte dei conti 
Alle Sezioni regionali della Corte dei conti 
All'Avvocatura generale dello Stato 
Alle Avvocature distrettuali dello Stato 
Agli Uffici territoriali del Governo 
Al Dipartimento delle finanze 
All'Agenzia delle entrate 
All'Agenzia del demanio 
All'Agenzia del territorio 
All'Agenzia delle dogane 
All'Equitalia S.p.A. 
Al Dipartimento del Tesoro - Direzione V 
Al Dipartimento dell'amministrazione generale, 
del personale e dei servizi delle Poste italiane S.p.A. 
Alla Corte dei conti - Sezioni riunite in sede di controllo 
Ai Commissari o rappresentanti del Governo 
per le Regioni a statuto speciale 
e le Province autonome di Trento e Bolzano 
Alle Ragionerie delle Regioni a statuto ordinario, 
delle Regioni a statuto speciale 
e delle Province autonome di Trento e Bolzano 
All'Associazione bancaria italiana 
  La presente circolare, al fine di assicurare la massima omogeneita'
dei comportamenti da parte degli Uffici preposti alle  operazioni  di
chiusura delle scritture  relative  all'esercizio  finanziario  2012,
fornisce dettagliate istruzioni riportate nell'Allegato 1. 
  In particolare  tali  istruzioni  individuano  gli  adempimenti  in
materia di entrate, di spese e di patrimonio dello Stato connessi con
la  chiusura  dell'esercizio,  di  competenza  delle  Amministrazioni
statali e  delle  Tesorerie,  cosi'  come  previsto  dalla  normativa
contabile e dall'art. 193, 3 comma, delle Istruzioni sul servizio  di
tesoreria dello Stato per le operazioni  di  chiusura  relative  alla
gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio dello Stato  nel
rispetto della vigente normativa contabile. 
  Si desidera tuttavia richiamare l'attenzione su alcune disposizioni
in particolare. 
Entrate: 
  Per quanto riguarda la resa della contabilita' amministrativa delle
entrate, gli Uffici interessati sono tenuti alla rigorosa  osservanza
degli   articoli   254   e   257   del   vigente   Regolamento    per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato. 
  Al fine di superare le difficolta'  operative  rappresentate  dalle
Ragionerie  Territoriali  dello  Stato  e  dalla  Banca  d'Italia   e
consentire,  quindi,  la  corretta  contabilizzazione  delle  entrate
erariali,  si  ritiene   possibile   derogare,   limitatamente   alle
operazioni di chiusura,  alla  disposizione  contenuta  nell'art.  62
delle Istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato riguardante le
rettifiche e l'annullamento delle quietanze - e  consentire  altresi'
che le modifiche di imputazione  possano  essere  eseguite  anche  in
mancanza dell'originale della quietanza. 
  Per le operazioni di chiusura  riguardanti  l'esercizio  2012,  gli
Uffici riscontranti del sistema  delle  ragionerie  del  Dipartimento
della Ragioneria Generale  dello  Stato  (art.  10  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 gennaio  2008,  n.  43)  si  avvalgono
delle   funzionalita'   S.I.E.   («Sistema   Informativo   Entrate»),
accessibile dall'ambiente intranet del Dipartimento della  Ragioneria
Generale dello Stato. Le modalita'  ed  istruzioni  relative  saranno
contenute, come di consueto, nel «Manuale per le operazioni  relative
al consuntivo delle entrate per l'esercizio 2012». 
Spese: 
  Si raccomanda alle Amministrazioni centrali,  nonche'  agli  Uffici
periferici competenti ad emettere aperture di credito  a  valere  sui
fondi assegnati ai sensi della legge  17  agosto  1960,  n.  908,  di
effettuare un preventivo esame  e  vaglio  dei  fabbisogni  prima  di
concedere l'apertura di credito, onde evitare  che,  per  effetto  di
errate previsioni, a  fine  esercizio  rimangano  sulle  aperture  di
credito cospicui fondi non utilizzati. 
  La predetta raccomandazione a commisurare l'importo delle  aperture
di credito alle effettive necessita' dei  funzionari  delegati,  trae
anche giustificazione - specialmente  per  i  capitoli  con  gestione
esclusivamente delegata  -  dal  fatto  che  la  riduzione  piuttosto
consistente degli ordini di accreditamento comporta l'accertamento di
residui passivi non quantificabili in sede di bilancio di previsione,
con la determinazione di una massa spendibile di gran lunga superiore
agli stanziamenti di cassa. In tali casi gli  stanziamenti  di  cassa
del nuovo esercizio risulterebbero insufficienti per  l'emissione  di
ordini di accreditamento in conto residui a fronte di mod. 32-bis  C.
G. o di mod. 62 C.G. 
  Va peraltro precisato che una  valutazione  piu'  attenta  di  tali
necessita' consentirebbe di non lasciare privo di fondi  il  capitolo
interessato per le necessita' proprie delle Amministrazioni  centrali
e  periferiche.  Analoghe  considerazioni  vanno  svolte  in   ordine
all'applicazione delle disposizioni recate dall'art. 2  della  citata
legge n. 908/1960. 
  In particolare tale norma,  nel  disporre  che  le  Amministrazioni
centrali possano ripartire, in tutto o in parte, le  somme  stanziate
sui singoli capitoli di spesa tra  i  dipendenti  Uffici  periferici,
prevede la possibilita' di effettuare, nel corso  dell'esercizio,  le
variazioni che si rendessero necessarie alle  ripartizioni  medesime.
Cio', ovviamente, al fine di consentire l'adeguamento  delle  risorse
in relazione alle effettive necessita'  dei  singoli  Uffici  e,  nel
contempo, di evitare che da un lato rimangano  somme  non  impegnate,
quindi destinate ad economia di gestione, e dall'altro  che  i  fondi
assegnati risultino insufficienti per  far  fronte  ai  pagamenti  di
competenza di altri centri di spesa. In proposito corre l'obbligo  di
segnalare che nei decorsi esercizi finanziari, in  sede  di  bilancio
consuntivo, sui capitoli gestiti ai sensi della menzionata  legge  n.
908/1960, sono  state  rilevate  numerose  economie  sulle  quote  di
stanziamento assegnate a vari Uffici periferici mentre  sugli  stessi
capitoli  sono  state  registrate  eccedenze  di  spesa  sulle  quote
mantenute in gestione dalle corrispondenti Amministrazioni centrali. 
  Al  fine  di  evitare  il  ripetersi  del  problema  segnalato,  si
raccomanda a queste  ultime  di  procedere,  ove  occorra  nel  corso
dell'esercizio, ma in ogni caso non oltre la data di sistemazione dei
titoli di spesa, con le stesse modalita' previste per la ripartizione
delle somme stanziate sui singoli capitoli, alle  variazioni  che  si
rendessero necessarie, quindi anche riducendo le  assegnazioni  degli
Uffici periferici per la parte non impegnata  ad  integrazione  della
quota a se stesse riservata. 
  Si raccomanda agli Uffici periferici di comunicare  tempestivamente
alla  propria  Amministrazione  centrale  gli  eventuali  esuberi  di
assegnazioni ricevute per consentire a ciascuna di esse di  procedere
alle conseguenti variazioni, prima della predisposizione  dei  D.A.R.
di propria competenza.  Sempre  per  evitare  che  a  fine  esercizio
rimangano sulle aperture di credito cospicui fondi non  utilizzati  e
per ridurre al  minimo  la  formazione  dei  residui  passivi  ed  il
trasporto  al  nuovo   esercizio   di   ordinativi   su   ordini   di
accreditamento, e' necessario che tutti gli uffici  ed  i  funzionari
preposti alla ordinazione e  liquidazione  delle  spese  adottino  le
opportune e tempestive misure perche' la liquidazione ed il pagamento
delle medesime avvengano al piu' presto, senza attendere  gli  ultimi
giorni dell'esercizio finanziario in corso. 
  Si segnala, inoltre, la necessita' di  effettuare  la  sistemazione
contabile degli ordinativi emessi e pagati in esercizi  precedenti  e
tuttora scritturati al conto sospeso  «collettivi»  presso  la  Banca
d'Italia. Tali titoli, emessi a  carico  del  bilancio  dello  Stato,
rappresentano pagamenti che le Tesorerie  hanno  gia'  addebitato  al
«conto disponibilita'» per i quali le suddette Tesorerie non  possono
rendicontare fino a quando non e' disponibile la nuova imputazione al
bilancio per la relativa scritturazione in esito definitivo. 
  La sistemazione contabile in parola dovra' procedere a partire  dai
titoli di epoca piu' remota, secondo le indicazioni e  la  tempistica
riportata  nelle  sopraindicate  «Istruzioni»  al  titolo  Spese   da
Sistemare, lettera  B  «Spese  in  gestione  ai  funzionari  delegati
rimaste insolute». 
  Per quanto concerne le contabilita' speciali intestate a funzionari
delegati di vari uffici statali periferici, si precisa che l'utilizzo
di somme accreditate su  un  capitolo  per  far  fronte  a  spese  di
pertinenza di altro capitolo deve  configurarsi  esclusivamente  come
mera anticipazione di cassa in attesa che vengano accreditati i fondi
per ricostituire la disponibilita' dei capitoli in questione. 
  Sara',  pertanto,  cura   del   funzionario   delegato   richiedere
tempestivamente   alla   propria   amministrazione    centrale    gli
accreditamenti occorrenti al ripiano, che dovranno ad ogni buon  fine
essere effettuati entro la chiusura dell'esercizio di competenza. 
Patrimonio: 
  Si  richiamano  le  disposizioni  in  materia  di   rendicontazione
patrimoniale recate dalla  legge  3  aprile  1997,  n.  94  e  quelle
contenute negli articoli 13 e 14 del decreto legislativo n.  279  del
1997, nonche' il decreto interministeriale 18 aprile 2002, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30  gennaio  2003,  relativo  alla
«Nuova classificazione degli elementi attivi e passivi del patrimonio
dello Stato e loro criteri di valutazione». 
  Le linee di fondo che sorreggono la rappresentazione del  documento
contabile convergono sulla necessita' di  rispondere  alle  leggi  di
riforma sotto il profilo di  una  sua  maggiore  significativita'  in
riferimento  all'economicita'  della  gestione   patrimoniale.   Come
indicato, poi, dalla  circolare  del  Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato n. 13 del 12 marzo  2003,  il  documento  espone
distintamente  i  conti  accesi  ai  componenti  attivi   e   passivi
significativi  del  patrimonio   dello   Stato   raccordandoli   alla
classificazione delle poste attive e passive  riportate  nel  SEC  95
(Regolamento n. 2223/96 del Consiglio del 25 giugno 1996, relativo al
Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunita').  Si
rammenta che, per quanto concerne  i  beni  mobili  ed  immobili,  la
classificazione secondo il SEC 95 non sostituisce la  distinzione  in
«categorie» dei beni dello Stato, ma e' aggiuntiva ad essa. 
  Per quanto riguarda la valutazione degli elementi attivi e  passivi
del patrimonio dello Stato, si fa riferimento all'art. 3  del  citato
decreto interministeriale con cui, per l'appunto, sono stati definiti
i criteri di valutazione, basati su principi di carattere  economico.
Tali criteri, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo
n. 279/1997, sono applicabili anche ai beni immobili demaniali di cui
all'art. 822 c.c. suscettibili di utilizzazione economica. 
  Per  quanto  concerne  i  sistemi  informativi  mediante  i   quali
effettuare le operazioni di chiusura delle  contabilita',  a  partire
dall'esercizio  finanziario  2012  la  rendicontazione   patrimoniale
verra' effettuata sulla nuova area del sito  del  Dipartimento  della
Ragioneria Generale dello Stato, appositamente  dedicata  al  Sistema
del Conto del Patrimonio (SIPATR), finalizzata  alla  raccolta,  alla
elaborazione ed alla consultazione dei dati patrimoniali. Il  sistema
SIPATR  e'  sviluppato  con  una  nuova  architettura  in  area  Web,
rispondente a tutti  i  requisiti  di  accessibilita'  dettati  dalla
normativa, nel piu' ampio e  gia'  avanzato  processo  di  migrazione
delle applicazioni del Dipartimento della Ragioneria  Generale  dello
Stato, dal sistema Multiple Virtual Storage (MVS)  verso  piattaforme
Web piu' evolute. Si fa presente che, relativamente ai beni immobili,
l'avvenuta integrazione  dei  sistemi  informativi  dell'Agenzia  del
demanio e del Dipartimento della  ragioneria  generale  dello  Stato,
consente al SIPATR di ricevere telematicamente le  informazioni,  che
andranno vistate dalle singole Ragionerie territoriali dello Stato  e
che determineranno, ai fini della  rendicontazione  patrimoniale,  le
risultanze  contabili  connesse  alle  variazioni  intervenute  nella
consistenza immobiliare. 
  In proposito, occorre segnalare che, a partire dal 1° gennaio 2012,
e' entrato in vigore il nuovo sistema delle scritture  contabili  dei
beni immobili di proprieta' dello Stato, con  specifico  riguardo  ai
beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile e  indisponibile
e dei beni  immobili  facenti  parte  del  demanio  storico-artistico
direttamente gestiti dal Ministero dell'economia e  delle  finanze  e
per esso dall'Agenzia del demanio. In merito,  si  specifica  che,  a
seguito del decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  16
marzo 2011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11  luglio  2011,  n.
159, e successiva errata corrige pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
n. 175 del 29 luglio 2011), recante  «Principi  e  direttive  per  la
revisione e l'informatizzazione delle scritture  contabili  dei  beni
immobili di proprieta' dello Stato», si e' proceduto alla revisione e
alla completa informatizzazione delle anzidette scritture contabili. 
  L'attuazione  del  predetto  decreto  e'  stata  demandata  a   due
specifici provvedimenti: 
    Provvedimento del ragioniere generale dello  Stato,  di  concerto
con il direttore dell'Agenzia del demanio  prot.  n.  124834  del  29
dicembre 2011, con il quale e' stato  individuato  il  nuovo  sistema
delle scritture contabili «Provvedimento di concerto»); 
    Provvedimento del Ragioniere Generale dello Stato prot. n. 130433
del 30 dicembre 2011, con il quale sono state dettate le disposizioni
per disciplinare la migrazione dei  dati  dalle  vecchie  alle  nuove
scritture  e  per  regolamentare  la  relativa  fase  di  transizione
(«Provvedimento»). 
  Conseguentemente,  e'  stato  realizzato  l'applicativo  denominato
«Inventario   Beni   immobili   dello   Stato-IBIS,   che    provvede
all'acquisizione dei flussi trasmessi in via telematica  dall'Agenzia
del demanio, secondo scadenze prestabilite, e contenenti i dati delle
variazioni intervenute nella consistenza dei beni  immobili  al  fine
del successivo riversamento  dei  medesimi  dati  al  SIPATR,  previa
verifica e validazione da parte degli uffici riscontranti. 
  Il  citato   applicativo   consente,   altresi',   l'accesso   alla
documentazione giustificativa, posta  a  supporto  delle  variazioni,
direttamente nella banca dati dell'Agenzia del demanio. 
  Stante  la  portata  innovativa  dei   predetti   provvedimenti   e
dell'applicativo IBIS, sono state diramate agli  uffici  riscontranti
apposite istruzioni con la circolare 28 maggio 2012, n. 20/RGS, volte
ad esporre le modifiche normative  intervenute  e  ad  illustrare  il
nuovo sistema di  scritture  contabili  nonche'  a  fornire  adeguati
indirizzi per l'espletamento dei riscontri di competenza. 
  Si coglie l'occasione per anticipare che, con l'apertura del  nuovo
esercizio  finanziario,  verranno  svolte  importanti  attivita'   di
migrazione  su  una  nuova  piattaforma   tecnologica   dei   sistemi
informativi in uso  presso  la  Ragioneria  generale  dello  Stato  a
supporto della gestione del bilancio e delle spese. Con apposita nota
operativa verranno comunicate le  date  del  periodo  di  chiusura  e
verranno  impartite  istruzioni  per  l'utilizzo  del  nuovo  sistema
informativo per la gestione delle spese. 
  In relazione poi all'operativita'  delle  procedure  che  attengono
alla chiusura delle gestioni da parte degli uffici tenuti  alla  resa
delle  contabilita',  viene   altresi'   riportato   nelle   predette
Istruzioni  il  «Calendario  degli  adempimenti»  per  consentire  il
rispetto dei termini previsti per  l'espletamento  degli  adempimenti
legati alle operazioni di chiusura delle suddette gestioni contabili. 
  La  presente  circolare  e'  disponibile  nella   specifica   area,
accessibile attraverso il sito «www.rgs.mef.gov.it». 
 
    Roma, 17 ottobre 2012 
 
                           Il ragioniere generale dello Stato: Canzio