(Allegato-art. 2)
                               Art. 2. 
 
 
                          Varieta' di olivo 
 
    1. La denominazione di  origine  protetta  «Bruzio»  accompagnata
dalla menzione geografica «Fascia Prepollinica» e' riservata all'olio
extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varieta' di olivo: 
      Tondina in misura non inferiore al 50%, Carolea in  misura  non
superiore al 30%, Grossa di Cassano in misura non superiore  al  20%.
Possono concorrere altre varieta' fino al limite massimo del 25%. 
    2. La denominazione di  origine  protetta  «Bruzio»  accompagnata
dalla  menzione  geografica  «Valle  Crati»  e'  riservata   all'olio
extravergine di oliva ottenuto  dalle  seguenti  varieta'  di  olivo:
Carolea in misura  non  inferiore  al  50%,  Tondina  in  misura  non
superiore al  30%,  Rossanese  o  Dolce  di  Rossano  in  misura  non
superiore al 20%. Possono concorrere altre varieta'  fino  al  limite
massimo del 20%. 
    3. La denominazione di  origine  protetta  «Bruzio»  accompagnata
dalla menzione geografica «Colline Joniche  Presilane»  e'  riservata
all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle  seguenti  varieta'  di
olivo: 
      Rossanese o Dolce di Rossano in misura non  inferiore  al  70%.
Possono concorrere altre varieta' fino al limite massimo del 30%. 
    4. La denominazione di  origine  protetta  «Bruzio»  accompagnata
dalla  menzione  geografica  «Sibaritide»   e'   riservata   all'olio
extravergine di oliva ottenuto  dalle  seguenti  varieta'  di  olivo:
Grossa di Cassano in misura non inferiore al 70%, Tondina  in  misura
non superiore al 30%.  Possono  concorrere  altre  varieta'  fino  al
limite massimo del 30%.