Art. 2. Varieta' di olivo 1. La denominazione di origine protetta «Bruzio» accompagnata dalla menzione geografica «Fascia Prepollinica» e' riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varieta' di olivo: Tondina in misura non inferiore al 50%, Carolea in misura non superiore al 30%, Grossa di Cassano in misura non superiore al 20%. Possono concorrere altre varieta' fino al limite massimo del 25%. 2. La denominazione di origine protetta «Bruzio» accompagnata dalla menzione geografica «Valle Crati» e' riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varieta' di olivo: Carolea in misura non inferiore al 50%, Tondina in misura non superiore al 30%, Rossanese o Dolce di Rossano in misura non superiore al 20%. Possono concorrere altre varieta' fino al limite massimo del 20%. 3. La denominazione di origine protetta «Bruzio» accompagnata dalla menzione geografica «Colline Joniche Presilane» e' riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varieta' di olivo: Rossanese o Dolce di Rossano in misura non inferiore al 70%. Possono concorrere altre varieta' fino al limite massimo del 30%. 4. La denominazione di origine protetta «Bruzio» accompagnata dalla menzione geografica «Sibaritide» e' riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varieta' di olivo: Grossa di Cassano in misura non inferiore al 70%, Tondina in misura non superiore al 30%. Possono concorrere altre varieta' fino al limite massimo del 30%.