Art. 5. Modalita' di oleificazione 1. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Bruzio» accompagnata dalla menzione geografica «Fascia Prepollinica» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 2 dell'art. 3. 1a) La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Bruzio» accompagnata dalla menzione geografica «Valle Crati» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 3 dell'art. 3. 1b) La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Bruzio» accompagnata dalla menzione geografica «Colline Joniche Presilane» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 4 dell'art. 3. 1c) La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Bruzio» accompagnata dalla menzione geografica «Sibaritide» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 5 dell'art. 3. 2. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine di cui all'art. 1, puo' avvenire con mezzi meccanici o per brucatura. La molitura deve avvenire entro due giorni dalla raccolta. 3. Per l'estrazione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 sono ammessi soltanto i processi meccanici e fisici atti a garantire l'ottenimento di oli senza alcuna alterazione delle caratteristiche qualitative contenute nel frutto. 4. Gli impianti di molitura delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 devono essere iscritti nell'apposito elenco tenuto presso la Camera di commercio i.a.a. di Cosenza, quali frantoi abilitati alla trasformazione di olive destinate alla produzione di olio a denominazione di origine protetta.